RdC, accordo su esonero degli obblighi e modalità di convocazione

Pubblicato il



RdC, accordo su esonero degli obblighi e modalità di convocazione

L’1 agosto 2019 in sede di Conferenza Unificata tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, è stato sottoscritto un accordo contenente i principi e criteri generali da adottarsi da parte dei servizi competenti in sede di valutazione degli esoneri connessi agli obblighi del RdC, nonché le modalità di convocazione dei destinatari del beneficio economico ai fini della sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l’inclusione sociale.

L’accordo è stato sottoscritto ai sensi dell’art. 4, co. 3 e 15-quinquies del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni in L. n. 26/2019, che si propone di assicurare omogeneità di trattamento su tutto il territorio nazionale in merito ai predetti principi generali. A renderlo noto è l’ANPAL, con la notizia dell’11 settembre 2019, che ha anche messo a disposizione online l’accordo in trattazione.

RdC, esonero degli obblighi

L’art. 4, co. 3 del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni in L. n. 26/2019 prevede l’esonero dagli obblighi connessi alla fruizione del RdC per i seguenti soggetti:

  • componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di 3 anni di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti ai fini ISEE;
  • lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo da cui ricavano un reddito corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del Tuir;
  • coloro che frequentano corsi di formazione.

In sede di Conferenza Unificata sono poi state ampliate le ipotesi di esonero. Pertanto, sono esonerabili dagli obblighi anche:

  • le persone che si trovino in condizioni di salute, incluse le donne in stato di gravidanza, certificate da un medico competente, tali da non consentire la partecipazione ad un percorso di inserimento lavorativo;
  • le persone impegnate in percorsi di tirocinio.

RdC, modalità di comunicazione delle cause di esonero

Le cause di esonero possono verificarsi o cessare prima o dopo il percorso di inserimento lavorativo. Nel primo caso, il beneficiario del RdC potrà comunicare la causa dell’esonero in occasione del primo appuntamento con i servizi competenti. Laddove la causa di esonero si verifichi dopo la sottoscrizione del Patto, il beneficiario dovrà darne comunicazione ai servizi competenti entro 30 giorni, con conseguente sospensione dagli impegni sottoscritti.

RdC, modalità di convocazione dei beneficiari

L’accordo, inoltre, ha stabilito le modalità di convocazione dei CpI per la stipula del Patto per il lavoro dei beneficiari del RdC. I funzionari del CpI possono avvalersi anche di mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i recapiti forniti dal richiedente ai CpI in sede di rilascio della DID e nei successivi incontri.

La gestione dei successivi appuntamenti con i beneficiari del RdC che hanno sottoscritto il Patto per il lavoro, potrà essere effettuata mediante il sistema di agenda in utilizzo presso i CpI.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 31 agosto 2019 - Reddito di Cittadinanza (RdC) alla prova delle politiche attive – Bonaddio

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito