Recupero crediti esteri. Competenza al Centro di Pescara

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Recupero crediti esteri. Competenza al Centro di Pescara

L’Agenzia delle Entrate ha identificato il Centro Operativo di Pescara quale ufficio competente a svolgere le attività connesse all’esecuzione di richieste di assistenza in materia di riscossione di crediti tributari sorti in un altro Stato nei confronti di debitori non residenti né domiciliati in Italia.

La necessità è sorta a seguito alla direttiva 2010/24/UE, per la quale, ai fini del recupero nello Stato membro adito ogni credito, per cui è stata presentata una domanda di recupero, è trattato come un credito dello Stato membro adito, salvo diversa disposizione della direttiva. In Italia la norma è stata recepita con D.lgs. n. 149/2012, il cui articolo 8 dispone che gli uffici di collegamento, dopo aver esaminato la documentazione e la correttezza della richiesta, procedono su domanda dell’autorità richiedente dell’altro Stato membro e in forza del titolo uniforme, anche avvalendosi delle proprie strutture territoriali, al recupero dei crediti, affidando la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, in carico agli agenti della riscossione, anche ai fini dell’esecuzione forzata, con le modalità determinate con decreto del 28 febbraio 2014 del Mef, di concerto con le Agenzie delle Entrate e delle Dogane.

L’ufficio Cooperazione internazionale, settore internazionale, della direzione centrale Grandi contribuenti e internazionale è il punto di contatto dell’Agenzia delle Entrate in materia di mutua assistenza per il recupero dei crediti relativi ai tributi di competenza, nonché ufficio centrale di collegamento. Tuttavia, la riscossione di imposte nei confronti di soggetti non domiciliati in Italia risulta ostacolata dal fatto che le norme in materia di formazione dei ruoli, e le relative procedure informatiche, prevedono necessariamente l’individuazione di un ufficio e di un agente della riscossione competenti per il contribuente.

Riscossione estera: competenza al Centro Operativo di Pescara

Pertanto, con provvedimento prot. 184721 del 30 maggio 2022, è stato individuato il Centro operativo di Pescara viene individuato come ufficio competente per l’esecuzione delle richieste di mutua assistenza formulate da Stati esteri nei confronti di soggetti debitori non residenti e non domiciliati fiscalmente nel territorio dello Stato, che possono essere già identificati ovvero privi di identificativo fiscale in Italia. La scelta è stata dettata dal fatto che il COP è già competente in ordine a molteplici attività operative concernenti la gestione dei rapporti con i soggetti non residenti, tra cui la gestione dei rimborsi Iva.

In sintesi, il COP è l’ufficio competente a svolgere le attività connesse all’esecuzione di richieste di mutua assistenza in materia di riscossione dei crediti esteri:

  • formulate nei confronti di soggetti identificati in Italia solo con l’indicazione della residenza estera o della sede legale estera, ovvero senza alcun indirizzo, comunque non domiciliati in Italia;
  • formulate nei confronti di soggetti non identificati in Italia che tuttavia dispongono di fonti di reddito, beni o crediti pignorabili nel territorio dello Stato;
  • formulate nei confronti di soggetti non domiciliati e non identificati in Italia che contestualmente vantano un credito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, avendo presentato in Italia una richiesta di rimborso per Iva.

In caso di controversie sugli atti emessi dal Centro Operativo di Pescara la competenza è della Commissione Tributaria Provinciale di Pescara

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