Rottamazione ter e saldo e stralcio: riscritte le date per i pagamenti. Faq dell’AdER

Pubblicato il



Rottamazione ter e saldo e stralcio: riscritte le date per i pagamenti. Faq dell’AdER

Come noto, il Dl Sostegni ter (n. 4/2022) convertito nella legge n. 25/2022 ha riammesso nella possibilità di continuare a beneficiare della rottamazione-ter e del saldo e stralcio i contribuenti decaduti per il mancato o parziale pagamento di quanto dovuto nel 2020 e 2021 alla data del 9 dicembre 2021.

Il provvedimento in parola ha riscritto un nuovo calendario fissando le scadenze della rottamazione-ter e del saldo e stralcio delle cartelle degli anni 2020 e 2021; in aggiunta, per le rate in scadenza nell’anno 2022, la L. n. 25/2022 ha stabilito che il pagamento è considerato tempestivo e non determina la decadenza della definizione agevolata se effettuato integralmente entro il 30 novembre 2022.

Le nuove date sono:

  • 30 aprile 2022 per le rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio originariamente in scadenza nel 2020;
  • 31 luglio 2022 per le rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio originariamente in scadenza nel 2021;
  • 30 novembre per le rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio previste nel 2022.

Con Faq pubblicate il 29 marzo 2022 è stato precisato che per tali termini devono, altresì, essere considerati i cinque giorni di tolleranza (articolo 3, comma 14-bis, DL n. 119/2018) e, pertanto, aggiungendo anche i giorni festivi, le date diventano:

- 9 maggio 2022 per le rate in scadenza nel 2020 della rottamazione-ter, del saldo e stralcio e della rottamazione delle risorse proprie UE;

- 8 agosto 2022 per le rate in scadenza nel 2021 della rottamazione-ter, del saldo e stralcio e della rottamazione delle risorse proprie UE;

- 5 dicembre 2022 per le rate in scadenza nel 2022 della rottamazione-ter e della rottamazione delle risorse proprie UE.

Confermato, inoltre, che il pagamento effettuato oltre i termini previsti o per importi parziali comporta la perdita dei benefici della definizione e versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Infine, per mano della legge di conversione in discorso, è stata stabilita l’estinzione delle procedure esecutive avviate in seguito al mancato/parziale o tardivo pagamento delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021 entro i precedenti termini di legge (9 dicembre 2021).

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito