Salvo dalle sanzioni il contribuente se ha denunciato il professionista per omessa presentazione

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La Ctr Puglia, con la sentenza n. 3/10/12, è intervenuta a chiarire che se il contribuente ha denunciato il proprio professionista come unico responsabile dell'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, all’accertato non possono essere addebitate le sanzioni irrogate dall’Amministrazione finanziaria per il difetto di presentazione.

Non rileva il fatto che nelle istruzioni alla compilazione del modello Unico PF è scritto che deve essere verificato dall’interessato l'operato del proprio consulente, che è tenuto a rilasciare allo stesso, entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione in via telematica, copia della comunicazione dell'agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta ricezione.

Allo stesso modo, non è necessario che la responsabilità del professionista sia stata accertata dal giudice penale. La motivazione dei giudici nell'esimente ex articolo 6 del Dlgs 472/97: il contribuente non è punibile quando l'omissione degli adempimenti tributari è addebitabile esclusivamente a terzi, per fatto denunciato all'autorità giudiziaria.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 5 - Niente sanzioni a chi denuncia il professionista negligente - Carnimeo

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