Whistleblowing, le novità per gli Ordini professionali riepilogate dal Cndcec

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Whistleblowing, le novità per gli Ordini professionali riepilogate dal Cndcec

Con l’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 24 dello scorso 10 marzo 2023, di recepimento della Direttiva 2019/1937 in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle disposizioni delle normative nazionali (cosiddetto Whistleblowing), sono mutate alcune disposizioni di specifico interesse per i dottori commercialisti, già tenuti all’obbligo di segnalazione.

A tal fine, il presidente del Cndcec, Elbano De Nuccio, ha inviato ai Presidenti degli Ordini territoriali l’informativa n. 94/2023, con allegata una sintesi delle novità di interesse per la categoria professionale.

Il nuovo D.lgs. ha, infatti, esteso anche al settore privato la suddetta disciplina, rafforzando la protezione del whistleblower per favorire l’emersione di illeciti, commessi non solo all’interno del settore pubblico, ma anche delle imprese e aziende private operanti in svariati settori del mercato.

Per quanto riguarda gli Ordini professionali, si evidenzia come questi dovranno semplicemente valutare gli adeguamenti alla nuova disciplina prevista dal D.Lgs 24/2023, dato che la normativa previgente di cui all’articolo 54-bis del D.Lgs. 165/2001 (abrogato dal nuovo Decreto), già prescriveva l’adozione di sistemi di whistleblowing quali misure per il trattamento del rischio corruttivo.

Per un approfondimento sulle segnalazioni esterne di violazioni di disposizioni normative nazionali o Ue si rinvia al post: Whistleblowing: linee guida ANAC tra adempimenti e sanzioni.

Il presidente De Nuccio con l’informativa in oggetto, oltre a ribadire che le disposizioni del decreto, in vigore già dallo scorso 30 marzo, acquisteranno efficacia e saranno pertanto operative a partire dal prossimo 15 luglio, ha anche riassunto le principali novità introdotte in merito:

  • all’ambito di applicazione della disciplina;
  • alla platea dei soggetti tutelati;
  • al contenuto e alle modalità di effettuazione della segnalazione.

Whistleblowing, ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina

Nell’Allegato all’Informativa n. 94/2023, come anticipato, è riportata una sintesi delle novità del D.Lgs. 24/2023 di interesse per gli Ordini professionali.

In primo luogo, si ricorda che è stato ampliato l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina del whistleblowing, originariamente previsto a carico dei seguenti soggetti pubblici (PA; autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; società a controllo pubblico anche se quotate; società in house, anche se quotate), ricomprendendo ora anche i seguenti soggetti pubblici:

  • organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
  • i concessionari di pubblico servizio,

oltre che i seguenti soggetti del settore privato:

  1. coloro che hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato (l’inclusione è operata in ragione del numero di dipendenti);
  2. indipendentemente dal numero di dipendenti impiegati, enti che operano nei settori dei servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tutela dell’ambiente e sicurezza dei trasporti (l’inclusione è operata in ragione dell’attività svolta);
  3. organizzazioni che hanno adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (l’inclusione è operata in ragione dell’adozione del modello da parte dell’organizzazione).

Whistleblowing, nuova platea dei soggetti segnalanti e dei soggetti tutelati

Con la piena efficacia delle disposizioni del D.lgs. n. 24/2023 si amplia anche il novero dei soggetti che possono segnalare gli illeciti.

NOTA BENE: Specifica il Cndcec che la protezione è garantita in ogni fase del rapporto lavorativo (processo di selezione o altre fasi precontrattuali, incluso l’eventuale periodo di prova) o di collaborazione (anche successivamente allo scioglimento del rapporto contrattuale).  

Tra i segnalanti che possono avvalersi della protezione prevista dalla disciplina Whistleblowing sono ricompresi:

  • i dipendenti pubblici (art. 1, comma 2, e art. 3 del Dlgs 165/2001), compresi i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
  • i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
  • i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
  • i collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
  • gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

Analogamente, oltre che per i soggetti che segnalano, è stata ampliata anche la tutela nei confronti di coloro che in un certo senso facilitano al segnalante la sua azione.

Per esempio, la tutela prevista dalla disciplina del Whistleblowing trova applicazione anche nei confronti:

  • del cd. “facilitatore” (ossia la persona che opera all’interno del medesimo contesto lavorativo e assiste il segnalante nel processo di segnalazione. Non solo l’identità, ma anche l’attività di assistenza prestata dal facilitatore devono essere mantenute riservate);
  • delle persone legate al segnalante da un rapporto di parentela entro il IV grado ovvero da uno stabile legame affettivo e che operano nel medesimo contesto lavorativo;
  • dei colleghi di lavoro con i quali il segnalante ha un rapporto abituale e corrente;
  • degli enti di proprietà del segnalante.

NOTA BENE: Le violazioni segnalate devono essere quelle tipizzate e incidere sull’interesse pubblico o sull’interesse all’integrità della pubblica amministrazione o dell’ente.

La disciplina di tutela e protezione del whistleblower non si applica “alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate”.

Tutela del whistleblower

In base a quanto previsto dalla nuova disciplina, la tutela accordata alla persona segnalante include:

  1. la tutela di riservatezza: in nessun caso l'identità del segnalante può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
  2. la protezione da ritorsioni: è vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata;
  3. la limitazione della responsabilità: esclusione della punibilità di chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni;
  4. misure di sostegno: sono previste azioni di assistenza e consulenze a titolo gratuito su come effettuare le segnalazioni, sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.
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