Adempimenti ai fini Ires delle società di capitali ammesse alla liquidazione volontaria

Pubblicato il 07 luglio 2010

Una società messa in liquidazione, con delibera depositata presso il registro delle imprese e con sua successiva cancellazione dallo stesso al termine del periodo di liquidazione, chiede di sapere quali sono gli obblighi dichiarativi e le modalità e i termini di effettuazione dell’eventuale conguaglio ai fini Ires.

L’istante, richiamando la risoluzione n. 31/E/2009, ritiene di poter procedere, per l’ultima frazione di esercizio, alla predisposizione del bilancio finale e alla presentazione della dichiarazione relativa a tutto il periodo di liquidazione, provvedendo anche al calcolo dei conguagli, alla compensazione delle perdite riportate e alla determinazione del complessivo credito o debito d’imposta.

L’agenzia delle Entrate si è espressa a tal proposito con la risoluzione n. 66 del 6 luglio 2010.

Nel documento di prassi, il Fisco ricapitola gli adempimenti dichiarativi e di versamento delle imposte da parte di una società ammessa alla liquidazione volontaria. Partendo dall’analisi della corretta interpretazione dell’articolo 182 del Tuir, la risoluzione 66/E precisa che:

- ai fini Ires, nel caso di liquidazione che si protrae oltre l’esercizio, ma terminata comunque entro il quinquennio, la società determina provvisoriamente il reddito relativo a ciascun esercizio successivo intermedio; salvo l’eventuale conguaglio derivante dalle risultanze del bilancio finale di liquidazione;

- ai fini Irap, la fase di liquidazione non influisce, per i periodi d’imposta successivi, sulle modalità di determinazione del valore della produzione, così come non influenza le modalità di determinazione dell’imposta sul valore aggiunto. Entrambe tali imposte dovranno essere dichiarate definitivamente. Infatti, sia nel caso dell’Irap che dell’Iva si specifica che esse vanno determinate a titolo definitivo e non sono soggette a nessun conguaglio. Ai fini Irap e Iva, inoltre, ciascun periodo d’imposta successivo a quello di messa in liquidazione è considerato un autonomo periodo da liquidare e dichiarare in via definitiva.

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