Aggiotaggio configurabile anche in assenza di patti

Pubblicato il 20 dicembre 2012 La Quinta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 49632 del 19 dicembre 2012, ha annullato, con rinvio, le pronunce con cui i giudici di merito avevano disposto l’assoluzione dell'ex governatore della Banca d'Italia, Antonio Fazio, e di altri dieci imputati, dall'accusa di aggiotaggio relativamente alla tentata scalata di Unipol a Bnl.

Secondo la Suprema corte, in particolare, la corte di appello avrebbe indebitamente omesso di verificare “se, pur nella riconosciuta insussistenza del patto parasociale valorizzato dal giudice di prima istanza, fossero enucleabili altri profili di corresponsabilità di tutti gli imputati per concorso nel delitto di aggiotaggio informativo e manipolativo”.

Il reato di aggiotaggio – precisa in definitiva la Corte – può configurarsi anche in assenza di un patto parasociale fra l'istituto di credito e i contropattisti.
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