Aiuti di Stato, polizze catastrofali, assemblee, Testi unici. I rinvii

Pubblicato il 07 gennaio 2026

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025 il decreto-legge n. 200 del 31 dicembre 2025, recante misure urgenti in tema di scadenze normative, noto come “Milleproroghe”, deliberato dal Consiglio dei ministri l’11 dicembre 2025.

Il decreto-legge n. 200/2025 ha acquistato efficacia lo stesso 31 dicembre 2025.

Il consueto provvedimento di proroga dei termini modifica numerose scadenze di legge, incidendo in modo particolare sui settori fiscale e catastale, nonché sulla disciplina degli aiuti di Stato.

Di seguito le principali misure oggetto di differimento dei termini.

Riforma fiscale: slitta al 2027 l’entrata in vigore dei nuovi Testi Unici tributari

Il decreto Milleproroghe 2026 (Dl n. 200/2025) interviene in modo significativo sul cronoprogramma della riforma fiscale delineata dalla Legge delega n. 111/2023, disponendo il rinvio di un anno dell’operatività dei nuovi Testi Unici in materia tributaria. La decorrenza, inizialmente prevista per il 2026, viene così posticipata al 1° gennaio 2027.

La decisione è strettamente legata allo stato di avanzamento dei decreti correttivi e integrativi dei provvedimenti attuativi della riforma, molti dei quali risultano ancora in fase di approvazione. Anticipare l’entrata in vigore dei Testi Unici avrebbe comportato la necessità di intervenire nuovamente sulle stesse disposizioni a distanza di pochi mesi, con il rischio di generare instabilità normativa e incertezza applicativa.

Le materie interessate dal differimento

Il rinvio è disciplinato dall’articolo 4 del decreto Milleproroghe 2026, dedicato alla proroga di termini nelle materie di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze. I commi da 1 a 5 stabiliscono lo slittamento al 1° gennaio 2027 della decorrenza dei Testi Unici relativi a:

Si tratta di ambiti centrali per l’assetto complessivo del diritto tributario, nei quali la riorganizzazione delle fonti assume un rilievo sistemico particolarmente elevato.

Dal punto di vista operativo, il differimento comporta la prosecuzione, per tutto il 2026, dell’attuale disciplina. Professionisti, imprese e uffici finanziari continueranno quindi a fare riferimento al quadro normativo vigente, in attesa dell’entrata in vigore di un sistema più organico e stabile.

Riscossione dei tributi locali: al 30 aprile 2026 l’adeguamento del capitale sociale

Il decreto Milleproroghe 2026 (DL n. 200/2025) interviene anche sul delicato settore della riscossione delle entrate degli enti locali, introducendo una proroga rilevante per gli operatori già attivi sul mercato. Si dispone infatti il differimento del termine per l’adeguamento del capitale sociale richiesto ai concessionari della riscossione, spostando la scadenza dal 31 dicembre 2025 al 30 aprile 2026.

La misura riguarda i soggetti che, alla data del 1° gennaio 2020, risultavano iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 446/1997, abilitati a svolgere attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali. Senza il rispetto dei requisiti patrimoniali richiesti, tali operatori non potrebbero continuare a esercitare legittimamente la propria attività.

Il rinvio si inserisce nel più ampio processo di revisione del sistema di riscossione delle entrate locali previsto dalla legge delega n. 111/2023, che affida al legislatore delegato il compito di ripensare l’intero assetto della riscossione, includendo:

Le ragioni della proroga

La decisione di concedere più tempo agli operatori è motivata dai tempi necessari per l’emanazione del decreto legislativo attuativo sui tributi locali, che rientra nella proroga del termine di attuazione della legge delega disposta dalla legge n. 120/2025. In assenza di un quadro normativo definitivo, imporre un adeguamento patrimoniale immediato avrebbe potuto rivelarsi inefficiente o addirittura controproducente.

Il legislatore ha quindi optato per una soluzione di equilibrio, concedendo una finestra temporale più ampia per consentire agli operatori di adeguarsi in modo coerente alle nuove regole che emergeranno dalla riforma, evitando investimenti affrettati in un contesto destinato a cambiare nel breve periodo.

Per i concessionari della riscossione locale, la proroga rappresenta una vera e propria “boccata d’ossigeno”. Il differimento al 30 aprile 2026 consente di pianificare l’adeguamento del capitale sociale con maggiore consapevolezza, tenendo conto delle future disposizioni in materia di vigilanza, requisiti patrimoniali e organizzativi.

Aiuti di Stato irregolari: differimento al 2027 dei termini per il recupero

Il decreto Milleproroghe 2026 interviene in modo incisivo anche sulla disciplina del recupero degli aiuti di Stato fruiti in modo irregolare, estendendo di due anni i termini entro cui l’Amministrazione finanziaria può notificare gli atti di recupero e gli avvisi di accertamento.

L’obiettivo è duplice: da un lato consentire alle autorità competenti di completare gli adempimenti di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), dall’altro evitare un’accelerazione eccessiva delle attività di recupero a carico delle imprese beneficiarie.

Il ruolo del Registro nazionale degli aiuti di Stato

Il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) è stato istituito dall’articolo 52 della legge n. 234/2012 presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la finalità di garantire il rispetto delle regole europee e nazionali in materia di trasparenza e di divieto di cumulo delle agevolazioni. La disciplina operativa del Registro è stata definita dal decreto interministeriale n. 115/2017, che ha regolato modalità e tempi di registrazione dei regimi di aiuto e degli aiuti individuali.

In questo contesto, l’Agenzia delle entrate svolge un ruolo specifico, occupandosi dell’iscrizione massiva nel Registro degli aiuti fiscali il cui ammontare non è determinabile al momento della concessione, ma emerge solo successivamente attraverso le dichiarazioni fiscali dei contribuenti. Tali informazioni confluiscono nel RNA tramite il prospetto “Aiuti di Stato” allegato alle dichiarazioni.

Criticità operative e intervento del legislatore

Nel corso degli anni, non sempre le Autorità responsabili dei regimi di aiuto hanno adempiuto tempestivamente agli obblighi di registrazione previsti dall’articolo 10, comma 6, del decreto n. 115/2017. Questo ritardo ha creato un significativo accumulo di posizioni potenzialmente irregolari, rendendo complessa l’attività di controllo e recupero.

Per far fronte a questa situazione, l’articolo 15 del decreto-legge n. 200/2025 estende al 31 dicembre 2027 il perimetro temporale dei periodi d’imposta per i quali possono essere notificati gli atti impositivi in caso di mancato rispetto degli obblighi di registrazione nel RNA. Il termine precedente, fissato al 31 dicembre 2025, viene quindi prorogato di due anni.

Atti interessati dalla proroga

L’estensione dei termini riguarda una pluralità di strumenti utilizzati dall’Amministrazione finanziaria per il recupero delle somme indebitamente fruite, tra cui:

La proroga opera automaticamente per gli atti in scadenza nel periodo indicato, spostando in avanti di due anni i termini di notifica.

Per le imprese beneficiarie degli aiuti, la norma non introduce nuovi obblighi né nuove condizioni, ma prolunga il periodo di potenziale esposizione a contestazioni.

Strutture ricettive all’aperto: più tempo per l’adeguamento catastale

Il decreto Milleproroghe 2026 (Dl n. 200/2025) interviene sul nuovo regime catastale delle strutture ricettive all’aperto, introducendo una proroga significativa per gli adempimenti a carico dei gestori di campeggi, villaggi turistici e strutture analoghe. L’intervento è contenuto nell’articolo 16, dedicato alle materie di competenza del Ministero del turismo, e in particolare nel comma 3, che modifica i termini operativi previsti dalla recente riforma catastale del settore.

La disciplina di riferimento è stata introdotta dall’articolo 7-quinquies del decreto-legge n. 113/2024, che ha ridefinito i criteri catastali applicabili alle strutture ricettive all’aperto. La norma ha sancito, a partire dal 1° gennaio 2025, l’irrilevanza catastale degli allestimenti mobili di pernottamento, quali case mobili, maxi-caravan e strutture similari, escludendoli dalla stima diretta della rendita catastale in quanto non rilevanti ai fini del censimento immobiliare.

Parallelamente, per riequilibrare il valore complessivo delle strutture, il legislatore ha previsto una revisione dei criteri di valutazione delle aree:

Tali maggiorazioni concorrono alla determinazione della rendita catastale complessiva delle strutture ricettive all’aperto.

La proroga dei termini

In attuazione del nuovo regime, gli intestatari catastali delle strutture ricettive all’aperto erano tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e comunque entro il 15 dicembre 2025, a presentare una serie di aggiornamenti catastali. In particolare:

  1. gli atti di aggiornamento geometrico per l’adeguamento della mappa catastale, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 679/1969;
  2. gli atti di aggiornamento del Catasto Fabbricati, secondo le modalità previste dal Dm n. 701/1994.
Il decreto Milleproroghe interviene su questo punto, prorogando il termine di presentazione di tali adempimenti dal 15 dicembre 2025 al 15 dicembre 2026.

La proroga risponde all’esigenza di concedere ai gestori delle strutture ricettive all’aperto un margine temporale più ampio per adeguarsi correttamente alle nuove regole catastali. La complessità delle operazioni di aggiornamento, unite alla necessità di interpretare e applicare in modo uniforme le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate, rende infatti opportuno un rinvio dei termini.

L’estensione di dodici mesi consentirà agli operatori di predisporre una documentazione più puntuale e coerente, assicurando una rappresentazione catastale omogenea dei beni da includere nella stima e riducendo il rischio di errori o difformità.

Polizze catastrofali: proroga selettiva al 31 marzo 2026 per turismo, ristorazione e pesca

Il decreto Milleproroghe 2026 interviene sul tema delle polizze catastrofali obbligatorie, un adempimento che sta incidendo in modo significativo sull’organizzazione e sulla pianificazione finanziaria di molte imprese. Le coperture assicurative contro eventi naturali estremi – quali terremoti, alluvioni, frane e inondazioni – sono state introdotte dalla legge di Bilancio 2024 con l’obiettivo di rafforzare la resilienza del sistema produttivo nazionale e ridurre l’impatto economico delle calamità.

In origine, l’obbligo di stipula per le micro e piccole imprese era fissato al 31 dicembre 2025. Con il decreto-legge n. 200/2025 (Milleproroghe), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2025, il legislatore ha però previsto un rinvio mirato del termine, che non riguarda tutte le imprese, ma solo specifici comparti.

Settori interessati dalla proroga

La proroga al 31 marzo 2026 riguarda esclusivamente:

Rientrano tra gli esercizi di somministrazione, a titolo esemplificativo, ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, birrerie, gelaterie, pasticcerie, locali notturni, sale da ballo e stabilimenti balneari, purché vi si svolga attività di somministrazione di cibi e bevande. Nel comparto turistico-ricettivo sono invece comprese strutture come alberghi, bed & breakfast, affittacamere, ostelli e case vacanza.

La scelta di una proroga selettiva è legata alle difficoltà operative segnalate da questi settori nel corso degli ultimi mesi. In particolare, molte imprese hanno evidenziato criticità nella valutazione delle offerte assicurative disponibili sul mercato e nella definizione di polizze coerenti con il proprio profilo di rischio, anche in relazione alla stagionalità delle attività e alla localizzazione geografica.

Il rinvio di tre mesi consente quindi agli operatori interessati di disporre di un tempo aggiuntivo per confrontare le proposte assicurative e stipulare coperture più adeguate, senza compromettere la continuità dell’attività.

Nessuna proroga per le altre micro e piccole imprese

Per tutte le micro e piccole imprese che non operano nei settori sopra indicati, resta invece confermata la scadenza originaria del 31 dicembre 2025. Rientrano in questa categoria:

Queste imprese dovranno quindi rispettare il termine inizialmente previsto, senza beneficiare di ulteriori differimenti.

Gli altri obblighi

Va ricordato che l’obbligo di stipula delle polizze catastrofali è già operativo per le imprese di dimensioni maggiori:

Il Milleproroghe 2026 non interviene su queste categorie, limitandosi a concedere un rinvio circoscritto ai comparti che hanno manifestato le maggiori difficoltà di adeguamento.

Assemblee societarie: proroga al 30 settembre 2026 delle modalità a distanza

L’articolo 4, comma 11, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 (Milleproroghe 2026) proroga fino al 30 settembre 2026 la possibilità di svolgere le assemblee di società ed enti con le modalità semplificate introdotte nel 2020, come la partecipazione a distanza e, nei casi previsti, il ricorso al rappresentante designato.

La disciplina trae origine dall’articolo 106 del Dl n. 18/2020, che ha consentito alle società quotate di concentrare l’esercizio del diritto di voto presso il rappresentante designato di cui all’articolo 135-undecies del TUF, anche in deroga allo statuto. La misura è stata successivamente estesa alle società negoziate su sistemi multilaterali e a quelle con azioni diffuse tra il pubblico.

Nel tempo, il termine di applicazione è stato più volte prorogato, da ultimo fino al 31 dicembre 2025 con il Dl n. 202/2024.

Un ulteriore impulso è arrivato dalla legge 5 marzo 2024, n. 21, che ha previsto la possibilità di svolgere l’assemblea e votare esclusivamente tramite rappresentante designato, se lo statuto lo consente.

La proroga si coordina inoltre con la riforma dei mercati dei capitali in corso di attuazione. Lo schema di decreto legislativo attuativo (Atto del Governo n. 331), attualmente all’esame del Parlamento, attribuisce all’organo amministrativo il potere di definire le modalità di svolgimento dell’assemblea, anche in assenza di una previsione statutaria, nel rispetto di specifiche garanzie per gli azionisti.

La proroga al 30 settembre 2026 risponde all’esigenza di garantire continuità normativa, evitando un vuoto regolatorio tra la scadenza del 31 dicembre 2025 e l’entrata in vigore della nuova disciplina prevista dalla riforma della “legge capitali”. In questo modo, le società possono continuare a utilizzare strumenti organizzativi ormai consolidati, assicurando maggiore efficienza e partecipazione alle assemblee.

Multe pecuniarie ai sensi del Codice della Strada

Il decreto Milleproroghe 2026 proroga di un ulteriore anno la sospensione dell’aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della strada, previsto dall’articolo 195 CdS. La sospensione, già in vigore per gli anni 2023, 2024 e 2025, viene estesa anche al 2026.

Di conseguenza:

La misura mira a evitare aumenti automatici delle multe legati all’inflazione, alla luce del forte rialzo dei prezzi registrato negli ultimi anni e delle recenti modifiche all’apparato sanzionatorio del Codice della strada, garantendo maggiore stabilità per i cittadini.

Fondo di garanzia PMI: proroga delle modalità operative fino al 31 dicembre 2026

L’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 (Milleproroghe 2026) proroga al 31 dicembre 2026 l’attuale disciplina operativa del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Il Fondo, istituito dall’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662/1996, rappresenta uno dei principali strumenti pubblici di sostegno all’accesso al credito delle PMI, favorendo la concessione di finanziamenti attraverso la garanzia statale.

La disciplina transitoria oggi vigente era stata introdotta dall’articolo 15-bis del decreto-legge n. 145/2023 (Dl Anticipi), convertito dalla legge n. 191/2023, e successivamente modificata dalla legge n. 207/2024. Tale regime, inizialmente valido fino al 31 dicembre 2025, viene ora esteso anche all’anno 2026.

La proroga conferma inoltre la possibilità di accesso al Fondo anche per:

a condizione che la garanzia sia concessa integralmente a valere su una sezione speciale del Fondo, istituita mediante specifico accordo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell’economia e delle finanze.

L’intervento assicura continuità a uno strumento centrale per il sostegno alla liquidità delle PMI e degli enti ammessi, in un contesto economico ancora caratterizzato da condizioni di accesso al credito non sempre agevoli.

Tabella di riepilogo delle proroghe

Materia Oggetto della proroga Nuovo termine / decorrenza
Riforma fiscale Entrata in vigore dei Testi Unici tributari 1° gennaio 2027
Tributi locali Adeguamento del capitale sociale dei concessionari della riscossione 30 aprile 2026
Aiuti di Stato Notifica atti di recupero per mancata registrazione nel RNA 31 dicembre 2027
Strutture ricettive all’aperto Aggiornamenti catastali (mappa e catasto fabbricati) 15 dicembre 2026
Polizze catastrofali Obbligo di stipula per turismo, ristorazione e pesca 31 marzo 2026
Assemblee societarie Svolgimento con modalità a distanza e rappresentante designato 30 settembre 2026
Codice della strada Aggiornamento biennale delle sanzioni pecuniarie Sospensione fino al 2026; nuovi importi dal 1° gennaio 2027
Fondo di garanzia PMI Proroga della disciplina operativa 31 dicembre 2026
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