Obbligo di polizze catastrofali: regole per l'attuazione

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Obbligo di polizze catastrofali: regole per l'attuazione

Con la conversione in legge del D.L. n. 202/2024 (decreto Milleproroghe), il Legislatore ha prorogato al 31 marzo 2025 il termine per dotarsi della polizza assicurativa a copertura delle conseguenze dannose derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali. Recentemente il MEF ha disciplinato le modalità attuative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali mediante la pubblicazione del Decreto n. 18/2025.

Si rammenta che l’obbligo, introdotto dalla Legge di bilancio 2024 (all’articolo 1, commi 101-111 della L. n. 213/2023), interessa tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, relativamente ai danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale e relativamente a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, iscritti a bilancio. 

Ambito soggettivo 

Prevista una ampia platea di soggetti interessati dall’obbligo. Stando alla norma sono obbligati alla stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali “le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile”.

Quindi, l'obbligo assicurativo in esame interessa le imprese con:

  • sede legale in Italia;
  • sede legale all'estero con stabile organizzazione in Italia;
  • tenute all'iscrizione nel Registro Imprese.

L’obbligo non riguarda, invece, gli imprenditori agricoli ex art. 2135 del codice civile (considerato che per questi è applicabile il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità ex art. 1, commi 515 e seguenti, Legge n. 234/2021) ma anche i piccoli imprenditori, gli artigiani e coloro che esercitano un’attività professionale che non sono tenuti all’iscrizione al registro delle imprese.

Ambito oggettivo 

La norma primaria individua i beni oggetto della copertura assicurativa. Nello specifico viene stabilito che i contratti assicurativi saranno a copertura dei danni sui beni “di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale”.

Si tratta essenzialmente di terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali.  Al tal fine, il Decreto attuativo fornisce le seguenti “definizioni”.  

Beni immobili

Definizione

Terreni

Fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione.

Fabbricato

Intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.

Impianti e macchinari

Tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato;

Attrezzature industriali e commerciali

Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

Come previsto dall'articolo 1 del Decreto attuativo, poi, l'obbligo assicurativo riguarda le immobilizzazioni "a qualsiasi titolo" impiegate per l'esercizio dell'attività d'impresa. Pertanto, il nuovo obbligo dovrebbe riguardare non solo le imprese proprietarie dei predetti beni, ma anche quelle che li detengono ad altro titolo (ad esempio, leasing, locazione o comodato).

Nel caso della locazione è chiaro che chi si avvantaggia della copertura assicurativa è, in ultima istanza, il proprietario del bene, pertanto sarebbe ragionevole (per quanto non dovuto ex lege) tener conto del fatto che il conduttore ha provveduto ad assicurare l’immobile, ad esempio riducendo proporzionalmente l’importo del canone. Tra l’altro, in caso di calamità naturale, se il conduttore non ha assicurato l’immobile, sarà il proprietario ad essere escluso dall’acceso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche.

Attenzione
Restano esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

A seguito dell'espresso richiamo alle immobilizzazioni materiali di cui ai predetti n. 1, 2 e 3, non sono oggetto della copertura assicurativa gli "altri beni" di cui al n. 4 del citato articolo 2424 del codice civile. Ne consegue che non rientrano nel perimetro del nuovo obbligo assicurativo: mobili e arredi, macchine d'ufficio, automezzi, così come le materie prime, sussidiarie e di consumo e i prodotti finiti e merci (c.d. "magazzino") classificate nell'Attivo circolante. Per tali beni resta possibile valutare l'estensione della copertura assicurativa.

Il riferimento alla norma civilistica permette il richiamo alle disposizioni contabili del documento OIC 16 il quale fa rientrare nelle diverse voci i seguenti beni:

voce BII1 “terreni e fabbricati”

- terreni (ad esempio: pertinenze fondiarie degli stabilimenti, terreni su cui insistono i fabbricati, fondi e terreni agricoli, moli, ormeggi e banchine, cave, terreni estrattivi e minerari, sorgenti);

- fabbricati strumentali per l’attività della società (ad esempio: fabbricati e stabilimenti con destinazione industriale, opere idrauliche fisse, silos, piazzali e recinzioni, autorimesse, officine, oleodotti, opere di urbanizzazione, fabbricati ad uso amministrativo, commerciale, uffici, negozi, esposizioni, magazzini ed altre opere murarie);

- fabbricati che non sono strumentali per l’attività della società ma che rappresentano un  investimento di mezzi finanziari oppure sono posseduti in ossequio a norme di carattere  statutario o previsioni di legge (ad esempio: immobili ad uso abitativo, termale, sportivo,  balneare, terapeutico; collegi, colonie, asili nido, scuole materne ed edifici atti allo  svolgimento di altre attività accessorie); accoglie inoltre immobili aventi carattere accessorio  rispetto agli investimenti strumentali (ad esempio: villaggi residenziali ubicati in prossimità  degli stabilimenti per l’abitazione del personale);

- costruzioni leggere.

voce BII2 “impianti e macchinario”

- impianti generici: sono gli impianti non legati alla tipica attività della società (ad esempio: servizi riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme);

- impianti specifici: sono gli impianti legati alle tipiche attività produttive dell’azienda; - altri impianti (ad esempio: forni e loro pertinenze);

- macchinario automatico e macchinario non automatico: si tratta di apparati in grado di svolgere da sé (automatico) ovvero con ausilio di persone (semiautomatico) determinate operazioni.

voce BII3 “attrezzature industriali e commerciali”

- attrezzature: sono strumenti (con uso manuale) necessari per il funzionamento o lo  svolgimento di una particolare attività o di un bene più complesso (ad esempio: attrezzi di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale e di mensa);

- attrezzatura varia, legata al processo produttivo o commerciale dell’impresa, completante la capacità funzionale di impianti e macchinario, distinguendosi anche per un più rapido ciclo d’usura; comprende convenzionalmente gli utensili.

Attenzione
Non sono da assicurare i beni che sono già coperti da polizza, eventualmente stipulata da un altro soggetto (ad esempio nel caso dell’affitto di azienda in cui l’affittuaria non dovrebbe stipulare una polizza per quei beni su cui l’abbia già stipulata il proprietario dell’azienda).

La copertura assicurativa

Il decreto attuativo fornisce una disciplina di dettaglio relativamente alle tipologie di rischi da assicurare, alle modalità di definizione dei premi e all’entità delle franchigie e massimali di polizza.  

Eventi calamitosi

In primo luogo, si individuano le tipologie di eventi che devono essere oggetto di copertura da parte delle imprese assicurative; si tratta, nello specifico, delle casistiche di seguito riportate.

Tipologia di evento

Definizione

Alluvione, inondazione ed esondazione

Fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali.  Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione;

sisma

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all’epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;

frana

Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l’azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d’acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

La polizza assicurativa, in particolare, non copre:

  • i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
  • i danni conseguenza diretta o indiretta di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose;
  • i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Premio

Conformemente alle previsioni della legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 104, della L. 213/2023), il decreto attuativo prevede che il premio assicurativo sia determinato in misura “proporzionale” al rischio, anche tenendo conto: 

  • della ubicazione del rischio e della vulnerabilità dei beni (sulla base delle serie storiche);
  • delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili;
  • della letteratura scientifica in materia;

adottando, ove applicabili, “modelli predittivi” che tengano in debita considerazione l’evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.

Tale previsione pare comporti una certa complessità per le imprese assicurative. Ad esempio, le serie storiche spesso vengono messe in discussione dagli operatori data l’eccezionalità degli eventi calamitosi degli ultimi anni. Per di più, considerata l’imprevedibilità di tali eventi, particolarmente complesso sarebbe il ricorso a modelli predittivi affidabili.  I premi sono “aggiornati” periodicamente, anche in considerazione del principio di mutualità, al fine di riflettere l’evoluzione dei valori economici e di conoscenza e modellazione del rischio. In tale scenario, sarebbe auspicabile che IVASS, ovvero i Ministeri in sede di attuazione del decreto, forniscano maggiori indicazioni sulle corrette modalità di quantificazione del premio, nell’ottica di supportare gli operatori di mercato nell’adempimento dei propri obblighi.

Scoperti e massimali

Per quanto concerne gli “scoperti”, si individua un meccanismo a scalare, in relazione al quale:

  • per le polizze che prevedono una somma assicurata fino a 30 milioni di euro, lo scoperto non può essere superiore al 15% del danno indennizzabile;
  • per le polizze che prevedono una somma assicurata oltre i 30 milioni di euro ovvero per quelle sottoscritte dalle “grandi imprese”, la determinazione della percentuale di danno indennizzabile è rimesso alla libera negoziazione tra le parti.

Il regolamento interviene, poi, sui limiti di indennizzo della polizza. In particolare, viene stabilito che le polizze assicurative possono prevedere l’applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi:

  • per le polizze fino a 1 milione di euro assicurate, l’indennizzo è pari alla somma assicurata;
  • per le polizze da 1 milione di euro a 30 milioni di euro di somma assicurata, il limite non può essere inferiore al 70% della somma assicurata;
  • per le polizze la cui somma assicurata è superiore a 30 milioni di euro ovvero per le polizze sottoscritte dalla “grandi imprese”, la determinazione dei limiti di indennizzo è rimesso alla libera negoziazione tra le parti.
Nota Bene
Le grandi imprese sono quelle che alla data di chiusura del bilancio presentano, congiuntamente, i seguenti elementi: fatturato maggiore di 150 milioni di euro e numero di dipendenti pari o superiore a 500.

Per le polizze fino a 1 milione di euro, i contratti di assicurazione stipulati in forma collettiva, anche per il tramite di convenzioni, prevedono l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere l’applicazione di massimali differenziati in relazione alle specifiche esigenze di copertura.

Nota Bene
Per i terreni la copertura è prestata nella forma a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale / limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.

Ulteriori aspetti della polizza - Definizioni

indennizzo

l'importo pagato all'assicurato dalla compagnia di assicurazione per i danni subiti in conseguenza di uno degli eventi inclusi in copertura;

valore di ricostruzione

importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità;

costo di rimpiazzo

valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato;

costo di ripristino

valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato;

Aspetti sanzionatori

In generale, la stipula dell’assicurazione è obbligatoria, tuttavia, dell’inadempimento di detto obbligo “si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste per eventi calamitosi e catastrofali”.

La norma, così come scritta, lascia numerose perplessità. Un dubbio, tra gli altri, concerne gli effetti dell’inadempimento ossia se lo stesso determina l’esclusione dalle suddette misure o solo la loro fruizione in misura “limitata”.

A fronte dell’obbligatorietà della copertura assicurativa, inoltre, viene imposto alle compagnie assicurative, nell’ottica di garantire agli assicurati l’accesso a tali polizze, un obbligo a contrarre, presidiato da una sanzione amministrativa da 100.000 a 500.000 euro. Le compagnie assicurative, entro i limiti della propria tolleranza al rischio e in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale, non potranno rifiutarsi di stipulare polizze con le imprese.

SACE S.p.A. potrà riassicurare il rischio assunto dalle compagnie assicurative mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni, a condizioni di mercato.

Trasparenza della offerta assicurativa

Il regolamento pone, infine, l’accento sulle modalità con le quali promuovere la trasparenza e la concorrenza dell’offerta di servizi assicurativi nei confronti dei soggetti obbligati. 

Le imprese di assicurazione sono tenute a pubblicare sul proprio sito internet i documenti di cui all’articolo 185 del codice delle assicurazioni di cui al D.lgs. 209/2005 e le condizioni di assicurazione, secondo le modalità individuate dalla regolamentazione IVASS.

Si segnala che la Legge 193/2024 ha innovato la Legge di Bilancio 2024, introducendo il comma 105-bis che prevede un portale di “comparazione” tra i diversi prodotti assicurativi.  In particolare, al fine di favorire una scelta “consapevole e informata” da parte delle imprese, l'IVASS gestisce, anche attraverso la piattaforma informatica già disponibile per la comparazione delle offerte di contratti di assicurazione RC auto un portale informatico che consente di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle imprese di assicurazione.

Ciascuna impresa di assicurazione immette nel portale il contratto assicurativo, l'estensione delle coperture e le eventuali esclusioni e limitazioni.  Con decreto del MIMIT, su proposta dell'IVASS, saranno stabilite le disposizioni attuative.

Decorrenza del nuovo obbligo

L'entrata in vigore delle disposizioni del Decreto attuativo è fissata dal 14.3.2025. Tuttavia, nell’ambito dell’articolo 11 del regolamento viene stabilito che:

  • l’adeguamento dei testi delle polizze alle previsioni di legge deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta ufficiale;
  • per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse. Quindi, in caso di polizze che coprano anche in parte eventi catastrofali già in essere l’adeguamento al nuovo schema va effettuato al primo rinnovo ovvero al pagamento della prima quietanza utile.

Nel caso in cui entro il 31 marzo 2025 (31.12.2025 per le imprese della pesca e dell'acquacoltura) si verifichi uno degli eventi calamitosi o catastrofali, le assicurazioni devono verificare l'adeguatezza della propria proposta tariffaria, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, al fine di proseguire la sottoscrizione di nuove coperture.

 

Quadro Normativo

 

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