Fondo Garanzia PMI, nuove Disposizioni Operative

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Fondo Garanzia PMI, nuove Disposizioni Operative

Il 24 luglio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale italiana il comunicato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy con il quale si annuncia che con decreto ministeriale del 30 giugno 2023 sono state approvate le modifiche e integrazioni alle disposizioni operative per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese adottate dal Consiglio di gestione nella seduta del 26 maggio 2023, fatta eccezione per le modifiche concernenti l'adeguamento delle stesse all'aggiornamento del Regolamento UE n. 651/2014 per le quali si procederà successivamente all'entrata in vigore del regolamento.

NOTA BENE: Le nuove disposizioni operative, allegate al DM 30 giugno 2023, si applicano a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione ufficiale del comunicato ministeriale, ossia dal 25 luglio 2023.

Nuove disposizioni operative del Fondo Garanzia PMI, novità

Le nuove disposizioni operative del Fondo di garanzia per le PMI gestito da Mediocredito Centrale sono entrate in vigore lo scorso 25 luglio, anche se queste coesisteranno fino a fine 2023 con la disciplina transitoria del Fondo prevista dalla Legge di Bilancio 2022, che stabilisce, tra le altre cose, la copertura all’80% o al 60% per tutte le operazioni e l’ammissibilità delle imprese senza valutazione del merito di credito.

Le nuove disposizioni operative recepiscono l'adozione dei recenti Regolamenti di esenzione per il settore agricolo (Regolamento (UE) n. 2472/2022) e per il settore della pesca e acquacoltura (Regolamento (UE) n. 2473/2022) in vigore a decorrere dal 1°gennaio 2023.

Pertanto, con le modifiche approvate dal decreto ministeriale sarà possibile approvare nuovamente le richieste di garanza per i settori dell’Agricoltura, della Pesca e dell’Acquacultura, che erano sospese dal 1° luglio scorso.

NOTA BENE: Inoltre, fino alla fine dell’anno rimane in vigore la possibilità di richiedere la garanzia sul TCF-Temporay Framework istituito per contrastare gli effetti della crisi Russia-Ucraina.

Tra le novità da segnalare a seguito delle modifiche e integrazioni delle Disposizioni Operative anche:

  • una nuova definizione della domanda di agevolazione;
  • i nuovi controlli documentali che valorizzano il ruolo del portale Fdg.

Per quanto riguarda la domanda di agevolazione è stato sostituito l’"Allegato 4”, che prevedeva una versione per la garanzia diretta e una per la riassicurazione, con un modulo unico denominato “Domanda di agevolazione”, semplificandone la struttura per facilitare la compilazione da parte dell’impresa beneficiaria.

NOTA BENE: Il nuovo modulo “Domanda di agevolazione” (ex “Allegato 4”), già a disposizione per la presentazione di tutte le nuove richieste Fdg, è divenuto obbligatorio dal 25 luglio scorso.

È stato poi implementato anche il portale, che è diventato lo strumento di esclusiva comunicazione con il Gestore del Fondo per quanto riguarda tutti gli adempimenti procedurali, anche per le imprese beneficiarie che potranno evitare gli inconvenienti derivanti dall’utilizzo di modalità differenti quali PEC e fax.

Dunque, il portale non servirà più solo per completare la procedura telematica per la presentazione delle domande e la gestione delle operazioni garantite.

NOTA BENE: Di conseguenza, nelle verifiche rivolte all’accertamento dell’effettiva destinazione dei fondi per tutte le finalità, il Portale Fdg assume il ruolo di strumento di gestione delle operazioni ammesse alla garanzia del Fondo e dei procedimenti amministrativi.

Inoltre, altre novità riguardano direttamente le condizioni di ammissibilità alle garanzie del Fondo.

Non possono accedere le imprese che, a seguito di un provvedimento di revoca dell’agevolazione connessa ad una precedente garanzia, non abbiano provveduto a rimborsare al Fondo l’importo dovuto.

Anche il riferimento alle nuove procedure fallimentari o crisi d’impresa viene inserito tra le situazioni che non consentono l’ammissione alla garanzia.

Tra i requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari finali, viene introdotto il principio per cui la garanzia non può più essere concessa qualora il Gestore venga informato dalle autorità amministrative o inquirenti che nei confronti del soggetto beneficiario è in corso un’esclusione dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione; o che sia destinatario di provvedimenti giudiziari con sanzioni amministrative.

NOTA BENE: Viene, infine, aggiornata la disciplina dell’escussione della garanzia.

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