Assegno, i redditi pesano meno

Pubblicato il 16 giugno 2008 L’ex marito, un medico, chiedeva la rivisitazione dell’assegno di mantenimento alla ex moglie, una dipendente, dal momento che egli aveva un altro figlio da mantenere. La Cassazione – sentenza n. 13097 del 22 maggio 2008 – ridimensionava la forza probatoria della documentazione fiscale servita per il calcolo dell’assegno di mantenimento, asserendo come contassero più le potenzialità lavorative dei due e lo sbilanciamento tra i tenori di vita: “Al fine della determinazione del quantum dell’assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l’accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi”. In altri termini, alla dichiarazione dei redditi è necessario accompagnare l’analisi delle potenzialità di lavoro di ciascun coniuge e calcolare l’assegno anche su questo elemento. Che lui fosse un medico, lei una dipendente ha perciò fatto la differenza nel giudizio, al di là della documentazione fiscale esibita.
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