Interesse legale 2026 all’1,60%: impatto su contributi e sanzioni

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La determinazione del saggio di interesse legale per l’anno 2026 al centro della circolare Inps n. 157 del 30 dicembre 2025, emanata a seguioto del decreto del ministro dell’economia del 10 dicembre 2025, che ha aggiornato la misura dell’interesse legale ai sensi dell’articolo 1284 del codice civile a decorrere dal 1° gennaio 2026.

La definizione del saggio di interesse legale assume una funzione trasversale nell’ordinamento, poiché trova applicazione non solo nei rapporti di diritto civile, ma anche in ambito tributario e previdenziale; in particolare, il tasso legale rileva ai fini del calcolo degli interessi dovuti in caso di ritardato adempimento di obbligazioni pecuniarie, nonché per la determinazione delle somme aggiuntive e degli interessi applicabili ai contributi previdenziali e assistenziali, secondo quanto previsto dalla normativa di settore.

Nuova misura del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2026

A decorrere dal 1° gennaio 2026, il saggio di interesse legale è fissato nella misura dell’1,60% in ragione d’anno: la nuova percentuale si applica a tutte le obbligazioni e alle fattispecie per le quali è previsto il riferimento agli interessi legali, incluse quelle di natura previdenziale e assistenziale, secondo le specifiche disposizioni normative.

Fino al 31 dicembre 2025, il saggio di interesse legale era fissato in una misura inferiore rispetto a quella introdotta per il 2026. Il passaggio all’1,60 per cento in ragione d’anno determina quindi un incremento del tasso applicabile, con conseguenze operative che si riflettono sui rapporti in corso e sulle nuove obbligazioni sorte a partire dal 1° gennaio 2026.

NOTA BENE: in presenza di obbligazioni o esposizioni debitorie che si estendono su più periodi, il calcolo degli interessi deve essere effettuato applicando i tassi vigenti nei rispettivi intervalli temporali. Tale criterio consente di rispettare il principio di corretta imputazione temporale degli interessi e assume particolare rilevanza in ambito contributivo e previdenziale, dove la normativa prevede l’applicazione dei tassi legali in base alle diverse decorrenze.

Impatti sul calcolo delle somme aggiuntive per contributi previdenziali e assistenziali

L’omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali costituisce una delle fattispecie più rilevanti sotto il profilo sanzionatorio. In tali casi, il legislatore ha previsto l’applicazione di somme aggiuntive, comunemente definite sanzioni civili, finalizzate a compensare il pregiudizio derivante al sistema previdenziale dal mancato tempestivo afflusso delle risorse contributive.

Disciplina generale delle sanzioni civili

La disciplina generale delle sanzioni civili è contenuta nell’articolo 116, comma 8, della legge n. 388/2000. Tale disposizione stabilisce che, in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi o dei premi dovuti agli enti previdenziali, sono applicate sanzioni civili determinate in misura percentuale, calcolate in relazione al tempo di ritardo e alla natura dell’inadempimento. Il sistema sanzionatorio è strutturato in modo da distinguere le ipotesi di omissione contributiva da quelle di evasione, prevedendo per queste ultime un trattamento più gravoso.

L’applicazione delle sanzioni civili risponde a una logica dissuasiva e compensativa, ma è temperata dalla possibilità di riduzione in presenza di specifiche condizioni previste dalla normativa, con l’obiettivo di favorire la regolarizzazione delle posizioni contributive.

Riduzione delle sanzioni in presenza di pagamento integrale

Una delle principali ipotesi di attenuazione del carico sanzionatorio è prevista dall’articolo 116, comma 15, della legge n. 388/2000. La disposizione stabilisce che, in caso di integrale pagamento dei contributi dovuti, le sanzioni civili possono essere ridotte alla misura degli interessi legali. Tale meccanismo consente di sostituire la sanzione ordinaria con un onere finanziario più contenuto, parametrato al saggio di interesse legale vigente.

La riduzione delle sanzioni rappresenta un istituto di particolare interesse operativo, in quanto incentiva il contribuente alla regolarizzazione spontanea o comunque tempestiva della propria posizione debitoria, riducendo l’impatto economico complessivo dell’inadempimento.

Con l’entrata in vigore del nuovo saggio di interesse legale al 1,60 per cento dal 1° gennaio 2026, la misura dell’onere applicabile in caso di riduzione delle sanzioni civili ai sensi dell’articolo 116, comma 15, della legge n. 388/2000 è conseguentemente aggiornata. La nuova percentuale si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2026, determinando un incremento dell’importo dovuto a titolo di interessi rispetto ai periodi precedenti.

NOTA BENE: l’applicazione dell’interesse legale in luogo delle sanzioni civili presuppone il rispetto delle condizioni previste dalla norma, tra cui l’integrale pagamento dei contributi. In assenza di tale requisito, continuano a trovare applicazione le sanzioni nella misura ordinaria prevista dal comma 8 del medesimo articolo.

Esposizioni debitorie pendenti al 1° gennaio 2026

Particolare attenzione deve essere riservata alle esposizioni debitorie pendenti alla data del 1° gennaio 2026, ossia a quelle posizioni contributive caratterizzate da inadempimenti iniziati in periodi precedenti e non ancora integralmente definiti alla data di entrata in vigore del nuovo saggio di interesse legale.

Criterio di applicazione dei tassi per periodi differenti

Per le esposizioni debitorie che si estendono su più annualità, il calcolo degli interessi dovuti deve essere effettuato applicando i tassi di interesse legale vigenti nei rispettivi periodi di riferimento. Tale criterio, coerente con i principi generali in materia di interessi, impone una suddivisione temporale del debito e l’applicazione del saggio legale corrispondente a ciascun intervallo temporale.

In pratica, per i periodi antecedenti al 1° gennaio 2026 continuano ad applicarsi i tassi di interesse legale vigenti in quegli anni, mentre per i periodi successivi trova applicazione il nuovo tasso dell’1,60 per cento. Questo approccio garantisce una corretta imputazione degli interessi e richiede un’attenta ricostruzione cronologica delle posizioni debitorie.

Rinvio alle tabelle storiche dei tassi di interesse legale

Ai fini del corretto calcolo degli interessi sulle esposizioni debitorie pendenti, risulta necessario fare riferimento alle tabelle storiche dei tassi di interesse legale, che riepilogano le variazioni intervenute nel tempo. 

Interessi legali in caso di incertezze interpretative sull’obbligo contributivo

Accanto alla disciplina generale in materia di sanzioni civili, l’articolo 116 della legge n. 388/2000 prevede un regime specifico per le ipotesi in cui il mancato o ritardato versamento dei contributi derivi da incertezze interpretative sull’esistenza dell’obbligo contributivo.

In tali ipotesi, qualora l’obbligo venga successivamente accertato in sede giudiziale o amministrativa, il legislatore ha previsto un trattamento meno oneroso rispetto a quello ordinario, limitando l’onere a carico del contribuente all’applicazione degli interessi legali.

Questa previsione risponde all’esigenza di tutelare il contribuente che abbia agito in buona fede, in un contesto caratterizzato da oggettive incertezze interpretative.

Le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 19/2024

Il regime previsto dall’articolo 116, comma 10, è stato oggetto di modifiche ad opera dell’articolo 30, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Le modifiche hanno inciso sulla misura delle somme dovute e sulle condizioni di applicazione del regime agevolato, rafforzando il principio secondo cui, in presenza di incertezze interpretative qualificate, l’onere a carico del contribuente deve essere limitato agli interessi legali.

L’applicazione del solo interesse legale in luogo delle sanzioni civili ordinarie è subordinata al rispetto di specifiche condizioni, espressamente previste dalla normativa.

Termine di versamento fissato dall’Istituto

Una condizione essenziale è rappresentata dal rispetto del termine di versamento dei contributi, che deve avvenire entro il termine fissato dall’Istituto previdenziale a seguito dell’accertamento dell’obbligo contributivo. Il mancato rispetto di tale termine comporta la perdita del beneficio e l’applicazione del regime sanzionatorio ordinario.

Decorrenza dal 1° settembre 2024

Il regime modificato trova applicazione a decorrere dal 1° settembre 2024. Per i periodi antecedenti a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, che prevedevano una misura sanzionatoria più elevata, parametrata al tasso ufficiale di riferimento maggiorato, con l’applicazione di specifici limiti massimi. La distinzione temporale assume quindi un ruolo centrale nella corretta individuazione del regime applicabile e nel calcolo degli importi dovuti.

Effetti sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali

Il decreto del 10 dicembre 2025 stabilisce che il nuovo saggio di interesse legale si applica alle prestazioni pensionistiche e previdenziali poste in pagamento a decorrere dal 1° gennaio 2026.

In linea con i principi generali in materia di interessi, il nuovo tasso dell’1,60% trova dunque applicazione esclusivamente alle somme dovute a partire dalla data di entrata in vigore della nuova misura. Pertanto, per le prestazioni maturate o liquidate in periodi antecedenti, ma poste in pagamento successivamente al 1° gennaio 2026, l’interesse legale deve essere calcolato applicando il saggio vigente nel periodo di riferimento, secondo il criterio della competenza temporale. Questo approccio garantisce coerenza con l’impianto normativo e consente una corretta imputazione degli interessi dovuti.

Prestazioni pensionistiche

Con riferimento alle prestazioni pensionistiche, il nuovo saggio di interesse legale assume rilievo in tutte le ipotesi in cui l’Istituto sia tenuto a corrispondere interessi sulle somme dovute al pensionato. Ciò avviene, ad esempio, nei casi di ritardo nella liquidazione della pensione o nel pagamento dei ratei arretrati riconosciuti a seguito di ricalcoli, ricostituzioni o contenziosi definiti in sede amministrativa o giudiziale.

A partire dal 1° gennaio 2026, gli interessi legali dovuti sulle prestazioni pensionistiche in pagamento sono calcolati applicando la misura dell’1,60% in ragione d’anno. L’aggiornamento del tasso comporta un incremento dell’importo degli interessi spettanti ai beneficiari rispetto ai periodi precedenti, con un impatto diretto sui costi a carico dell’ente previdenziale e sui diritti economici dei pensionati.

Prestazioni di fine servizio e di fine rapporto

Il nuovo saggio di interesse legale trova applicazione anche con riferimento alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto, comunemente identificate come TFS e TFR, nei casi in cui sia previsto il riconoscimento di interessi legali sulle somme spettanti. Anche in questo ambito, la decorrenza dal 1° gennaio 2026 rappresenta il discrimine temporale per l’applicazione della nuova misura dell’1,60 per cento.

Le prestazioni di fine servizio e di fine rapporto assumono particolare rilevanza sotto il profilo degli interessi legali, in considerazione delle tempistiche di liquidazione spesso differite rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro. In presenza di ritardi o di corresponsione di arretrati, l’interesse legale costituisce lo strumento di compensazione previsto dall’ordinamento a tutela del beneficiario.

L’incremento del saggio di interesse legale comporta un adeguamento degli importi dovuti a titolo di interessi sulle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto poste in pagamento dal 1° gennaio 2026. Anche in questo caso, per le somme riferite a periodi anteriori, il calcolo deve essere effettuato applicando i saggi legali vigenti nei rispettivi intervalli temporali, secondo il principio di corretta imputazione temporale.

Saggio di interesse legale 2026: ambiti di applicazione ed effetti

Ambito di applicazione Riferimento normativo Decorrenza applicazione Misura interesse legale Effetti principali
Omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali Articolo 116, comma 8, legge n. 388/2000 In base alla scadenza contributiva 1,60% annuo dal 1° gennaio 2026 Applicazione delle sanzioni civili ordinarie, salvo ipotesi di riduzione
Riduzione delle sanzioni civili in caso di pagamento integrale Articolo 116, comma 15, legge n. 388/2000 Contributi con scadenza dal 1° gennaio 2026 1,60% annuo Sostituzione delle sanzioni civili con interessi legali
Esposizioni debitorie pendenti Articolo 1284 codice civile Periodi antecedenti e successivi al 1° gennaio 2026 Tassi legali vigenti nei singoli periodi Calcolo degli interessi per ciascun periodo secondo il tasso applicabile
Incertezze interpretative sull’obbligo contributivo Articolo 116, comma 10, legge n. 388/2000 Dal 1° settembre 2024 Interesse legale vigente nel periodo Applicazione del solo interesse legale in luogo delle sanzioni
Prestazioni pensionistiche Articolo 1284 codice civile Prestazioni in pagamento dal 1° gennaio 2026 1,60% annuo Incremento degli interessi dovuti in caso di ritardo o arretrati
Prestazioni di fine servizio e di fine rapporto (TFS/TFR) Articolo 1284 codice civile Somme in pagamento dal 1° gennaio 2026 1,60% annuo Adeguamento degli interessi legali sulle somme corrisposte in ritardo
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