Conguaglio contributivo 2025: dall'Inps regole, scadenze e istruzioni
Pubblicato il 31 dicembre 2025
In questo articolo:
- Termini per il conguaglio 2025
- Elementi variabili della retribuzione e conguagli contributivi
- Massimale contributivo
- Come esporre i dati nel flusso UniEmens
- Contributo aggiuntivo IVS dell’1%
- Ferie non godute e imposizione contributiva
- Fringe benefit 2025: limiti di esenzione e conguagli
- Mance nel settore turistico e della ristorazione
- Auto aziendali ad uso promiscuo e prestiti ai dipendenti
- TFR e Fondo di Tesoreria: conguagli e rivalutazione
- Operazioni societarie e riflessi sui conguagli contributivi
- Conguagli per i datori di lavoro della Gestione pubblica
- Certificazione Unica 2026 e riflessi previdenziali
- In breve
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Arriva la consueta circolare di fine anno, in cui l'Inps riepiloga adempimenti e scadenze per il conguaglio diei contributi previdenziali ed assistenziali.
La circolare n. 156 del 30 dicembre 2025 fornisce dunque istruzioni operative dettagliate ai datori di lavoro e agli intermediari incaricati degli adempimenti previdenziali per una corretta quantificazione dell’imponibile contributivo e la conseguente regolarizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per l’anno di competenza 2025.
L’ambito soggettivo di applicazione della circolare comprende diverse categorie di datori di lavoro individuate in base al settore di appartenenza e al flusso dichiarativo utilizzato per la trasmissione dei dati contributivi all’Istituto; in particolare, le istruzioni operative si rivolgono sia ai datori di lavoro privati non agricoli, sia a quelli iscritti alla Gestione pubblica, per i quali sono previste regole specifiche.
Per i datori di lavoro privati non agricoli, le operazioni di conguaglio contributivo di fine anno 2025 devono essere effettuate mediante il flusso UniEmens; rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo, i datori di lavoro che devono procedere alla sistemazione dei contributi relativi a straordinari, premi, indennità, fringe benefit o compensi per ferie non godute.
La circolare dedica una parte specifica, peraltro, ai datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che trasmettono le denunce contributive tramite il flusso UniEmens-ListaPosPA: in questo caso, le operazioni di conguaglio assumono una rilevanza particolare in quanto incidono sull’applicazione dei massimali contributivi, delle aliquote aggiuntive e sulla corretta imputazione degli imponibili previdenziali ai fini pensionistici.
Termini per il conguaglio 2025
In via ordinaria, i datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio contributivo con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2025, il cui termine di versamento è fissato al 16 gennaio 2026; tale modalità rappresenta la soluzione principale per la sistemazione delle differenze contributive emerse nel corso dell’anno, consentendo l’allineamento tra retribuzioni di competenza 2025 e contributi effettivamente versati.
In alternativa, e senza incorrere in oneri aggiuntivi, la circolare prevede la possibilità di effettuare il conguaglio anche con la denuncia di competenza del mese di gennaio 2026, con scadenza di pagamento al 16 febbraio 2026; questa opzione risulta particolarmente utile nei casi in cui taluni elementi retributivi o informazioni necessarie al corretto calcolo dei contributi siano disponibili solo successivamente alla chiusura del mese di dicembre.
Resta fermo, tuttavia, un principio fondamentale richiamato dall’Inps: le componenti variabili della retribuzione di competenza dell’anno 2025 devono essere comunque assoggettate a contribuzione nei termini previsti, anche se esposte e regolarizzate nei flussi contributivi dei primi mesi del 2026. Il rispetto delle scadenze ordinarie assume quindi rilevanza sia sotto il profilo contributivo sia ai fini della corretta imputazione dei dati previdenziali e fiscali.
Termini differiti per TFR al Fondo di tesoreria
Un regime temporale parzialmente differenziato è previsto per le operazioni di conguaglio relative al TFR conferito al Fondo di tesoreria Inps: considerata la specificità di tali adempimenti e il loro collegamento con le misure compensative a carico dei datori di lavoro, la circolare ammette che le relative sistemazioni possano essere effettuate anche con la denuncia di competenza del mese di febbraio 2026, con termine di versamento fissato al 16 marzo 2026, senza applicazione di oneri accessori.
Questa estensione temporale riguarda, in particolare, la regolarizzazione delle differenze tra le quote di TFR mensilmente versate e quelle effettivamente dovute, nonché il recupero o il versamento delle misure compensative connesse. La previsione di un termine differito risponde all’esigenza di consentire ai datori di lavoro una gestione più agevole di una materia complessa, caratterizzata da calcoli annuali e rivalutazioni che spesso possono essere definite solo a consuntivo.
NOTA BENE: anche in presenza del termine differito, permane l’obbligo di garantire la corretta imputazione delle somme alla posizione individuale del lavoratore e la coerenza dei dati esposti nel flusso UniEmens con quelli che confluiranno nella Certificazione Unica.
Eccezioni per specifiche categorie di lavoratori pubblici
La circolare introduce ulteriori precisazioni con riferimento a specifiche categorie di lavoratori iscritti a particolari fondi pensionistici pubblici, per i quali sono previste modalità e tempistiche di conguaglio differenti. In particolare, per il personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost, la sistemazione della maggiorazione del 18% prevista dall’articolo 22 della legge n. 177 del 29 aprile 1976 può essere effettuata anche con la denuncia di competenza del mese di febbraio 2026.
Tale deroga tiene conto delle peculiarità dei regimi previdenziali interessati e della necessità di coordinare le operazioni di conguaglio con le informazioni retributive e contributive disponibili a fine esercizio. Anche in questi casi, il rispetto dei termini indicati dall’INPS è essenziale per evitare l’applicazione di sanzioni e per garantire la correttezza delle posizioni assicurative dei lavoratori interessati.
Elementi variabili della retribuzione e conguagli contributivi
Un aspetto centrale della circolare n. 156/2025 è dedicato alla gestione degli elementi variabili della retribuzione, che rappresentano una delle principali cause di disallineamento tra retribuzione di competenza e contribuzione versata nel corso dell’anno.
La nozione di elementi variabili della retribuzione trova il proprio fondamento normativo nel decreto del ministero del lavoro del 7 ottobre 1993, che consente ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni retributive in occasione degli adempimenti contributivi del mese successivo a quello di competenza.
Rientrano in questa categoria, a titolo esemplificativo, i compensi per lavoro straordinario, le indennità di trasferta o missione, le indennità economiche di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro, le indennità per ferie non godute, nonché le integrazioni salariali non a zero ore. L’Inps ricomprende tra le variabili retributive anche fattispecie assimilate, quali l’indennità di cassa, i prestiti ai dipendenti e i congedi parentali.
Principio di competenza e imputazione contributiva
La circolare ribadisce un principio di particolare rilevanza operativa: ai fini previdenziali, gli elementi variabili della retribuzione seguono il principio di competenza, mentre ai fini dell’assoggettamento al regime contributivo - aliquote, massimali, agevolazioni - sono considerati retribuzione del mese in cui vengono denunciati.
Ciò comporta che gli elementi variabili di competenza di dicembre 2025, esposti e regolarizzati nel flusso contributivo di gennaio 2026, devono essere imputati alla posizione assicurativa del lavoratore come retribuzione 2025, ma sono soggetti alle regole contributive vigenti nel mese di gennaio 2026. Tale distinzione assume rilievo anche ai fini della Certificazione Unica 2026 e della corretta compilazione delle dichiarazioni fiscali annuali.
Compilazione del flusso UniEmens
Per la gestione operativa delle variabili retributive e dei relativi conguagli contributivi, la circolare richiama l’utilizzo del flusso UniEmens, che costituisce lo strumento principale di comunicazione tra datori di lavoro e Inps.
In particolare, per la gestione delle variabili retributive in aumento o in diminuzione, deve essere valorizzato l’elemento <VarRetributive> all’interno della sezione <DenunciaIndividuale> del flusso UniEmens. Attraverso tale elemento, il datore di lavoro può indicare le differenze retributive riferite a mensilità precedenti, consentendo il conseguente adeguamento dell’imponibile contributivo e il recupero delle contribuzioni non dovute o il versamento di quelle omesse.
L’Istituto rinvia, per gli aspetti tecnici di compilazione, all’ultimo aggiornamento del documento tecnico UniEmens, sottolineando l’importanza di una corretta esposizione dei dati per evitare scarti, rettifiche o contestazioni in sede di controllo successivo.
Massimale contributivo
Per l’anno 2025, il massimale contributivo e pensionabile previsto dalla legge n. 335/1995 è pari a 120.607,00 euro. Tale importo, come stabilito dalla normativa, è soggetto a rivalutazione annuale sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’ISTAT.
Il massimale si applica ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 iscritti a forme pensionistiche obbligatorie successivamente a tale data, nonché ai soggetti che hanno esercitato l’opzione per il sistema di calcolo contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della medesima legge n. 335/1995.
La circolare chiarisce che il limite massimo di imponibile rileva esclusivamente ai fini della contribuzione pensionistica (IVS), comprendendo anche l’aliquota aggiuntiva dell’1%, e non è frazionabile su base mensile.
Ne consegue che il massimale deve essere considerato in misura annua, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia stato attivo solo per una parte dell’anno solare 2025.
Nel caso di rapporti di lavoro successivi nel corso dello stesso anno, la circolare ribadisce il principio secondo cui le retribuzioni percepite dal lavoratore presso i diversi datori di lavoro devono essere invece cumulate ai fini del raggiungimento del massimale contributivo.
Il lavoratore è pertanto tenuto a fornire al nuovo datore di lavoro la CU rilasciata dal precedente datore di lavoro, oppure una dichiarazione sostitutiva attestante l’ammontare delle retribuzioni già assoggettate a contribuzione pensionistica nel corso dell’anno. Sulla base di tali informazioni, il datore di lavoro successivo provvede a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta fino al raggiungimento del massimale annuo.
In assenza delle informazioni fornite dal lavoratore, il datore di lavoro potrebbe infatti applicare erroneamente la contribuzione sull’intero imponibile, rendendo necessario un successivo conguaglio contributivo per il recupero dei contributi IVS versati sulla quota eccedente il massimale.
Rapporti di lavoro simultanei
Diversa, ma ugualmente rilevante, è l’ipotesi dei rapporti di lavoro simultanei, ossia dei casi in cui il lavoratore presta attività lavorativa nello stesso periodo presso due o più datori di lavoro. Anche in tale situazione, le retribuzioni devono essere cumulate ai fini della verifica del superamento del massimale contributivo annuo.
Ciascun datore di lavoro, sulla base delle informazioni rese dal lavoratore, è tenuto a sottoporre a contribuzione la retribuzione mensile fino al raggiungimento del massimale. Nel mese in cui avviene il superamento del tetto, la quota di retribuzione imponibile ai fini pensionistici deve essere determinata in modo proporzionalmente ridotto tra i diversi rapporti di lavoro. Questo meccanismo richiede un attento coordinamento tra datore di lavoro e lavoratore, al fine di evitare errori contributivi che potrebbero incidere sulla posizione assicurativa e pensionistica.
Come esporre i dati nel flusso UniEmens
Dal punto di vista operativo, la circolare fornisce indicazioni puntuali sulle modalità di esposizione del massimale contributivo nel flusso UniEmens. Nel mese in cui viene raggiunto il massimale, l’elemento <Imponibile> della sezione <DatiRetributivi> deve essere valorizzato entro il limite del massimale stesso, mentre la quota di retribuzione eccedente deve essere indicata nell’elemento <EccedenzaMassimale> della sezione <DatiParticolari>.
Nei mesi successivi al superamento del massimale, l’imponibile pensionistico deve essere pari a zero, fermo restando l’obbligo di continuare a valorizzare l’elemento relativo all’eccedenza. Qualora nel corso dell’anno 2025 si sia verificata un’errata applicazione del massimale, la regolarizzazione deve essere effettuata in sede di conguaglio mediante l’utilizzo delle specifiche causali di variazione previste nell’elemento <VarRetributive> del flusso UniEmens.
Contributo aggiuntivo IVS dell’1%
Il contributo aggiuntivo dell’1% si applica ai lavoratori iscritti a regimi pensionistici che prevedono un’aliquota contributiva a carico del lavoratore inferiore al 10%. La contribuzione aggiuntiva è dovuta esclusivamente sulla quota di retribuzione che eccede il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, determinata annualmente in base alla normativa vigente.
La circolare chiarisce che il contributo aggiuntivo rientra nel perimetro della contribuzione IVS e deve essere considerato anche ai fini del rispetto del massimale contributivo previsto dalla legge n. 335/1995.
Prima fascia di retribuzione pensionabile 2025
Per l’anno 2025, la prima fascia di retribuzione pensionabile è fissata in 55.448,00 euro su base annua, corrispondenti a 4.621,00 euro su base mensile per dodici mensilità. Il superamento di tale soglia comporta l’obbligo di applicare il contributo aggiuntivo dell’1% sulla quota eccedente.
La circolare richiama il criterio della mensilizzazione della soglia, che può determinare, in presenza di retribuzioni variabili o di rapporti di lavoro non continuativi, la necessità di effettuare operazioni di conguaglio a fine anno, a credito o a debito del lavoratore.
In presenza di rapporti di lavoro multipli sia successivi sia simultanei, come accennato, le retribuzioni percepite nel corso dell’anno devono essere cumulate ai fini della verifica del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile. Anche in questo caso, il lavoratore è tenuto a fornire al datore di lavoro le informazioni necessarie, mediante Certificazione Unica o dichiarazione sostitutiva, per consentire una corretta applicazione del contributo aggiuntivo.
Di regola, nel caso di rapporti simultanei, è il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata a effettuare le operazioni di conguaglio, sulla base delle dichiarazioni rese dal lavoratore.
Conguagli a credito o a debito del lavoratore
Le operazioni di conguaglio del contributo aggiuntivo IVS dell’1% possono determinare situazioni di credito o di debito nei confronti del lavoratore. Qualora nel corso dell’anno sia stato trattenuto un contributo superiore al dovuto, il datore di lavoro deve procedere al rimborso in sede di conguaglio; viceversa, in caso di trattenute insufficienti, deve essere recuperata la differenza dovuta.
La circolare precisa che, se le operazioni di conguaglio sono effettuate con la denuncia di gennaio 2026, gli elementi variabili della retribuzione di competenza 2025 non incidono sulla determinazione della soglia annua di 55.448,00 euro, in quanto, ai fini del regime contributivo, tali componenti sono considerate retribuzione del mese di gennaio 2026.
Ferie non godute e imposizione contributiva
Secondo l’orientamento consolidato dell’Inps e ribadito dalla circolare, il compenso per ferie non godute è soggetto a imposizione contributiva anche se non corrisposto materialmente al lavoratore; tale principio discende dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con decreto ministeriale 7 ottobre 1993, che include l’indennità per ferie non godute tra le componenti variabili della retribuzione.
L’obbligo contributivo sorge nel momento in cui il diritto alle ferie matura e non viene esercitato entro i termini previsti dalla normativa e dalla contrattazione collettiva. In tale circostanza, il datore di lavoro è tenuto ad assoggettare a contribuzione il relativo compenso, anche in assenza di una liquidazione economica immediata. La circolare chiarisce che tale meccanismo non incide sul diritto del lavoratore alla successiva fruizione delle ferie, che rimane integro sotto il profilo giuslavoristico.
Può accadere però che le ferie inizialmente non godute, e già assoggettate a contribuzione, vengano fruite in un periodo successivo: in questa ipotesi, il contributo precedentemente versato sul compenso ferie diviene indebito, in quanto viene meno il presupposto economico che ne aveva giustificato l’imposizione contributiva.
La circolare precisa che il recupero dei contributi deve essere effettuato a cura del datore di lavoro, riducendo l’imponibile contributivo dell’anno o del mese in cui il compenso ferie era stato originariamente imputato. Particolare rilievo assume il profilo della prescrizione, poiché il termine ordinario per l’azione di ripetizione decorre dal momento in cui le ferie vengono effettivamente fruite e si realizza l’indebito contributivo.
Variabile retributiva “FERIE” nel flusso UniEmens
Per consentire il recupero della contribuzione versata sul compenso ferie non godute, il flusso UniEmens prevede l’utilizzo della variabile retributiva “FERIE”. Attraverso tale causale, il datore di lavoro può ridurre l’imponibile contributivo del periodo di competenza in cui il compenso ferie era stato originariamente assoggettato a contribuzione, recuperando contestualmente la quota di contributi non più dovuti.
La circolare rinvia al documento tecnico UniEmens per le modalità di compilazione e per i limiti di utilizzo della variabile “FERIE”, sottolineando l’importanza di una corretta esposizione dei dati al fine di evitare scarti o rettifiche in sede di controllo. L’uso appropriato di tale variabile consente di mantenere la coerenza tra fruizione delle ferie, imponibile contributivo e posizione assicurativa del lavoratore.
Fringe benefit 2025: limiti di esenzione e conguagli
Un altro ambito di primaria importanza nelle operazioni di conguaglio contributivo di fine anno 2025 riguarda i fringe benefit, la cui disciplina è stata significativamente rinnovata dalla legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024).
La normativa ha confermato, per il triennio 2025-2027, una disciplina derogatoria rispetto al regime ordinario previsto dall’articolo 51, comma 3, del TUIR, innalzando le soglie di esenzione per i fringe benefit.
Per la generalità dei lavoratori dipendenti, il valore complessivo dei beni e dei servizi concessi, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, delle spese di locazione dell’abitazione principale o degli interessi sul mutuo, non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente entro il limite di 1.000 euro.
Tale soglia rileva sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi, a condizione che non venga superata nel corso del periodo d’imposta 2025.
Il limite di esenzione è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, inclusi i figli adottivi, affidati o riconosciuti. La verifica della condizione di figlio a carico deve essere effettuata in base ai criteri stabiliti dall’articolo 12 del TUIR.
Anche in questo caso, il superamento della soglia comporta conseguenze rilevanti sotto il profilo contributivo, come precisato dalla circolare.
Superamento dei limiti e obblighi contributivi
La circolare ribadisce un principio di particolare impatto operativo: in caso di superamento dei limiti di esenzione, l’intero ammontare dei fringe benefit concessi nel periodo d’imposta diventa imponibile, e non soltanto la quota eccedente.
Di conseguenza, il datore di lavoro è tenuto ad assoggettare a contribuzione l’intero valore dei beni e servizi concessi, recuperando la quota di contributi a carico del lavoratore non trattenuta nel corso dell’anno. Ai fini previdenziali, tuttavia, il datore di lavoro che effettua il conguaglio versa i contributi solo sui fringe benefit da lui erogati, anche se il superamento della soglia deriva dal cumulo con benefit concessi da precedenti datori di lavoro.
Modalità di recupero o versamento dei contributi
La circolare individua due modalità operative alternative per il recupero o il versamento dei contributi relativi ai fringe benefit.
Variabili FRIBEN, FRBDIM e FRBMAS
In via eccezionale, nelle sole denunce di competenza di dicembre 2025, è consentito utilizzare specifiche variabili retributive già presenti nel flusso UniEmens:
- FRIBEN, per ridurre l’imponibile della singola mensilità interessata dal fringe benefit;
- FRBDIM, da utilizzare in presenza di eccedenza del massimale contributivo;
- FRBMAS, per riallocare l’eccedenza massimale nelle competenze successive, a seguito della riduzione degli imponibili precedenti.
In alternativa, il datore di lavoro può procedere secondo le modalità ordinarie, inviando flussi di regolarizzazione per ciascuna mensilità di competenza interessata.
Mance nel settore turistico e della ristorazione
Le mance, entro determinati limiti, sono assoggettate a una imposta sostitutiva del 5% e sono escluse dalla base imponibile contributiva, non concorrendo né al calcolo dei contributi previdenziali né al trattamento di fine rapporto. L’agevolazione opera salvo rinuncia scritta del lavoratore.
Il regime agevolato si applica ai lavoratori del settore privato impiegati in strutture ricettive ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, a condizione che:
- il reddito di lavoro dipendente percepito nell’anno precedente non superi 75.000 euro;
- le mance non eccedano il 30% del reddito percepito nell’anno per le prestazioni di lavoro nel settore interessato.
Il superamento di tali limiti comporta l’assoggettamento della quota eccedente alla contribuzione ordinaria.
Conguagli contributivi sulle mance
In sede di conguaglio, il recupero o il versamento dei contributi sulle mance deve essere effettuato tramite specifiche variabili del flusso UniEmens.
Le variabili MANCE, MANDIM e MANMAS consentono di gestire, rispettivamente, la riduzione dell’imponibile, l’eventuale eccedenza massimale e la riallocazione dell’eccedenza nelle competenze successive. Anche in questo caso, l’INPS effettua controlli successivi per verificare la correttezza delle operazioni effettuate.
Auto aziendali ad uso promiscuo e prestiti ai dipendenti
Dal 1° gennaio 2025, la disciplina delle auto aziendali concesse ad uso promiscuo è stata modificata dalla legge di Bilancio 2025. Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi con contratti stipulati dal 2025, il valore del fringe benefit è determinato assumendo il 50% del costo convenzionale ACI, ridotto al 10% per i veicoli elettrici e al 20% per gli ibridi plug-in.
La circolare chiarisce che restano applicabili le regole previgenti per i veicoli concessi o ordinati entro il 31 dicembre 2024, secondo un regime transitorio puntualmente definito.
Calcolo del fringe benefit sui prestiti ai dipendenti
Per i prestiti concessi ai dipendenti, il beneficio imponibile è determinato assumendo il 50% della differenza tra gli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento vigente e quelli applicati al prestito. La misura del tasso di riferimento, aggiornata dalla Banca Centrale Europea, incide direttamente sul valore del fringe benefit e, conseguentemente, sull’imponibile contributivo.
TFR e Fondo di Tesoreria: conguagli e rivalutazione
Le aziende rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono tenute a versare mensilmente al Fondo di tesoreria Inps le quote di TFR maturate dai lavoratori che non abbiano destinato il trattamento a forme di previdenza complementare.
La circolare chiarisce che il versamento mensile non esclude la necessità di procedere a operazioni di conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, al fine di regolarizzare eventuali differenze tra quanto versato in corso d’anno e quanto effettivamente dovuto. In sede di conguaglio, il datore di lavoro deve quindi verificare:
- la correttezza delle quote di TFR trasferite al Fondo di Tesoreria;
- la corrispondenza tra retribuzioni utili ai fini TFR e imponibili dichiarati;
- la corretta applicazione delle misure compensative connesse al versamento del TFR.
Per le aziende contraddistinte dal codice di autorizzazione “7W”, la circolare richiama l’obbligo di attenersi alle specifiche indicazioni fornite dall’INPS, considerata la particolarità del regime applicabile a tali soggetti.
Rivalutazione del TFR e imposta sostitutiva del 17%
Un aspetto centrale riguarda la rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria. Ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, le quote di TFR accantonate negli anni precedenti devono essere rivalutate al 31 dicembre di ogni anno mediante l’applicazione di un tasso composto da:
- una misura fissa pari all’1,5%;
- una componente variabile pari al 75% dell’aumento del costo della vita accertato dall’ISTAT.
Anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria è soggetto a tale rivalutazione. La circolare precisa che il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo, mentre sul valore della rivalutazione grava l’imposta sostitutiva del 17%, prevista dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 47 del 18 febbraio 2000, come rideterminata dalla legge n. 190 del 23 dicembre 2014.
Il datore di lavoro è tenuto a calcolare l’imposta sostitutiva e a versarla all’Erario, potendo successivamente recuperarne l’importo in sede di conguaglio contributivo con l’INPS. La circolare consente, entro il mese di dicembre 2025, di effettuare un conguaglio in via presuntiva, utilizzando l’ultimo indice ISTAT disponibile, con successiva sistemazione entro febbraio 2026.
Adempimenti a carico del datore di lavoro
Con riferimento ai lavoratori per i quali nel corso del 2025 sono state versate quote di TFR al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro deve adempiere a una serie di obblighi operativi, tra cui:
- determinare la rivalutazione del TFR maturato presso il Fondo, separatamente da quella del TFR eventualmente accantonato in azienda;
- calcolare l’imposta sostitutiva del 17% sulla rivalutazione;
- recuperare l’imposta versata mediante le modalità previste dal flusso UniEmens;
- garantire la corretta imputazione delle somme rivalutate alla posizione individuale del lavoratore.
Tali adempimenti devono essere eseguiti anche dalle aziende con codice di autorizzazione “7W” e da quelle che hanno versato TFR in adempimento di obblighi specifici previsti da precedenti disposizioni dell’Istituto.
Operazioni societarie e riflessi sui conguagli contributivi
La circolare affronta poi le implicazioni delle operazioni societarie sulle operazioni di conguaglio contributivo di fine anno, con particolare riferimento ai casi di passaggio di lavoratori e di subentro di un nuovo datore di lavoro.
Passaggio di lavoratori ex articolo 2112 c.c.
Nelle ipotesi di trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile, i rapporti di lavoro proseguono senza soluzione di continuità alle dipendenze del datore di lavoro subentrante. La circolare chiarisce che, in tali casi, le operazioni di conguaglio contributivo devono essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, il quale è tenuto anche al rilascio della Certificazione Unica per l’intero periodo d’imposta.
Il conguaglio deve tenere conto della retribuzione complessivamente percepita dal lavoratore nell’anno, includendo eventuali erogazioni di secondo livello, fringe benefit e altre componenti accessorie, anche se corrisposte dal datore di lavoro cedente.
Gestione delle variabili retributive in caso di subentro
Per garantire la corretta gestione delle variabili retributive maturate prima del passaggio, la circolare richiama l’utilizzo degli specifici elementi del flusso UniEmens. In particolare, il datore di lavoro subentrante deve valorizzare correttamente gli elementi relativi all’inquadramento del lavoratore, indicando la matricola aziendale di provenienza, al fine di consentire all’INPS di ricostruire in modo coerente la posizione contributiva.
Un’errata gestione delle variabili in caso di subentro può determinare disallineamenti contributivi e rendere necessarie successive regolarizzazioni, con possibili riflessi sanzionatori.
Conguagli per i datori di lavoro della Gestione pubblica
Un’ampia sezione della circolare è dedicata ai datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica, che presentano le denunce contributive tramite il flusso UniEmens – ListaPosPA: per tali soggetti, le operazioni di conguaglio assumono infatti una rilevanza particolare in quanto incidono direttamente sui diritti pensionistici dei lavoratori pubblici.
Le operazioni di conguaglio previdenziale annuo consentono di applicare correttamente:
- i massimali contributivi;
- le aliquote previdenziali;
- l’eventuale aliquota aggiuntiva dell’1%.
Il datore di lavoro pubblico, in qualità di sostituto di imposta, deve considerare sia i redditi corrisposti nell’ambito del rapporto di lavoro in essere, sia quelli percepiti dal lavoratore nel corso dell’anno presso altri datori di lavoro pubblici o privati, se rilevanti ai fini previdenziali.
Fringe benefit e massimali nella Gestione pubblica
La circolare ribadisce che anche per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica trovano applicazione le regole sui fringe benefit e sui massimali contributivi. In sede di conguaglio, il datore di lavoro deve verificare se il valore dei fringe benefit concessi nel 2025 supera i limiti di esenzione previsti dalla legge di Bilancio 2025.
In caso di superamento, l’intero valore dei fringe benefit deve essere assoggettato a contribuzione, con adeguamento degli imponibili dichiarati e delle eventuali eccedenze rispetto al massimale contributivo.
Compilazione dei quadri V1 e causali di utilizzo
Dal punto di vista operativo, le operazioni di conguaglio per la Gestione pubblica richiedono la corretta compilazione dei quadri V1 del flusso ListaPosPA, utilizzando le causali e i codici motivo di utilizzo previsti dalle istruzioni INPS.
La circolare fornisce indicazioni dettagliate sui casi in cui deve essere utilizzata la causale 7 e sulle modalità di esposizione dei dati relativi a redditi erogati da altri soggetti, al fine di garantire la coerenza tra contributi dovuti e contributi effettivamente versati.
Certificazione Unica 2026 e riflessi previdenziali
Coerenza tra UniEmens e Certificazione Unica
Un principio cardine ribadito dalla circolare è la necessaria coerenza tra i dati contributivi esposti nei flussi UniEmens e quelli riportati nella Certificazione Unica 2026. Le operazioni di conguaglio effettuate nel 2025 e nei primi mesi del 2026 devono riflettersi correttamente sia sul piano previdenziale sia su quello fiscale.
Eventuali incongruenze tra UniEmens e Certificazione Unica possono generare segnalazioni, richieste di chiarimenti o rettifiche da parte dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate.
Obblighi informativi tra amministrazioni e datori di lavoro
Nel caso di erogazioni effettuate da più amministrazioni o datori di lavoro nell’ambito dello stesso rapporto di lavoro, la circolare sottolinea l’obbligo di scambio tempestivo delle informazioni retributive e contributive. L’amministrazione che eroga direttamente somme al lavoratore deve comunicare i dati al sostituto di imposta principale, affinché quest’ultimo possa effettuare correttamente le operazioni di conguaglio e compilare la Certificazione Unica.
Il rispetto di tali obblighi informativi è essenziale per garantire la correttezza dei dati previdenziali, la tutela dei diritti dei lavoratori e la riduzione del rischio di errori e sanzioni in sede di controllo.
In breve
| Ambito | Contenuto principale | Riferimento normativo | Scadenza / modalità operative |
|---|---|---|---|
| Conguaglio contributivo ordinario | Regolarizzazione contributi su imponibili 2025 | Circolare INPS n. 156/2025 | Dicembre 2025 (pagamento 16 gennaio 2026) oppure gennaio 2026 (pagamento 16 febbraio 2026) |
| Elementi variabili della retribuzione | Straordinari, indennità, ferie non godute, premi | D.M. 7 ottobre 1993 | Esposizione nel flusso UniEmens con elemento <VarRetributive> |
| Massimale contributivo | Limite annuo imponibile IVS | Art. 2, comma 18, legge n. 335/1995 | 120.607,00 euro per l’anno 2025 |
| Contributo aggiuntivo IVS | Aliquota aggiuntiva dell’1% | Art. 3-ter D.L. n. 384/1992 | Oltre 55.448,00 euro di retribuzione annua |
| Ferie non godute | Assoggettamento e recupero contributi | D.M. 7 ottobre 1993 | Recupero tramite variabile “FERIE” nel flusso UniEmens |
| Fringe benefit | Verifica limiti di esenzione e conguaglio | Legge n. 207/2024 (Bilancio 2025) | 1.000 euro ordinario / 2.000 euro con figli a carico |
| Mance settore turismo e ristorazione | Regime agevolato fiscale e contributivo | Legge n. 197/2022 e legge n. 207/2024 | Esclusione contributiva entro il 30% del reddito |
| TFR al Fondo di Tesoreria | Conguaglio e rivalutazione TFR | Art. 2120 c.c. | Conguaglio entro febbraio 2026 (pagamento 16 marzo 2026) |
| Rivalutazione TFR | Imposta sostitutiva sulla rivalutazione | D.Lgs. n. 47/2000 | Aliquota del 17%, recuperabile via UniEmens |
| Gestione pubblica | Conguaglio previdenziale annuo | Flusso UniEmens – ListaPosPA | Entro febbraio 2026 |
| Sanzioni | Ritardato conguaglio contributivo | Art. 116, legge n. 388/2000 | Applicazione somme aggiuntive |
| Certificazione Unica | Allineamento dati fiscali e previdenziali | CU 2026 | Coerenza obbligatoria con flussi UniEmens |
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