Assegno, modifiche ad ostacoli

Pubblicato il 19 maggio 2008

La Corte di cassazione, nella sentenza n. 11487 dell' 8 maggio 2008, rifiuta la richiesta di un ex marito che chiedeva la modifica dell'assegno di mantenimento dopo la vendita di un immobile, in considerazione dell'articolo 156 c.c. secondo cui per disporre della modificazione delle condizioni di separazione è necessario che siano mutate radicalmente le condizioni economiche delle parti tanto da alterare complessivamente l'equilibrio fissato in sede di separazione, non bastando il venir meno di un determinato introito di cui fruiva l'obbligato.

Per ottenere la modifica in una separazione consensuale, in cui le condizioni sono frutto di un accordo preso tra gli ex coniugi, bisogna seguire il rito ordinario, ovvero un processo in piena regola per accertare i vizi del consenso, e non un rito camerale, molto più veloce e snello (sentenza n. 24321 del 22/11/2007). Negli altri casi il coniuge dovrà rivolgersi al tribunale che deciderà con decreto e quindi con rito camerale.

Per quanto riguarda il calcolo del mantenimento, l'ex coniuge, titolare del diritto al mantenimento, deve mantenere lo stesso tenore di vita "goduto" durante il matrimonio. Un caso particolare è la sentenza n. 22500 del 2006 nella quale la Suprema Corte ha dato ragione ad una ex moglie a cui era stato ridotto dal giudice l’assegno poiché la stessa aveva deciso di fare un lavoro part-time: i giudici di legittimità hanno ritenuto che non era stato adeguatamente valutato se il ricorso al part-time fosse frutto di una libera scelta o non piuttosto imposto dalle circostanze.

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