Assistenza fiscale non esclusiva dei commercialisti

Pubblicato il 29 maggio 2018

La tenuta della contabilità e l’assistenza fiscale per la dichiarazione dei redditi non sono attività esclusive dei dottori commercialisti, dei ragionieri o dei periti commerciali.

Lo sancisce la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 13342 del 28 maggio 2018, con la quale viene accolto il ricorso del legale rappresentante di uno studio professionale, esercente attività di consulenza fiscale e tributaria ed elaborazione contabile, che reclamava i compensi per la propria consulenza fiscale prestata nei confronti di una cooperativa.

La società cliente si era opposta al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale gli ha intimato il pagamento dei compensi per le prestazioni ricevute, eccependo, oltre all’eccessivo importo richiesto, la mancanza dell’incarico.

Nei primi due gradi di giudizio, l’opposizione era stata accolta visto che i giudici di merito avevano dichiarato la nullità del contratto e l’esclusione del diritto al compenso, ritenendo che l’attività prestata rientrasse nell’ambito delle attività riservate ai professionisti iscritti all’Albo dei dottori e ragionieri commercialisti e degli esperti contabili. La società consulente, invece, non risultava iscritta in alcun albo.

La stessa ricorreva, perciò, in Cassazione, invocando a sostegno della tesi sulla legittimità del lavoro svolto una precedente pronuncia della Corte Costituzionale, che aveva definito i limiti delle attività oggetto di “esclusiva”.

Il ricorso è stato riconosciuto fondato, proprio alla luce delle precedenti pronunce della giurisprudenza di legittimità sul tema, che affermano quanto ora ribadito nell’ordinanza n. 13342/2018 e cioè che: nelle materie commerciali, economiche e finanziarie e di ragioneria, le prestazioni di assistenza o consulenza aziendale non sono riservate per legge in via esclusiva ai dottori commercialisti e ai ragionieri, perché non rientrano tra le attività di stretta competenza di soggetti iscritti ad apposito albo professionale o provvisti di specifica abilitazione.

Cade così l’esclusività dell’attività di assistenza fiscale nella dichiarazione dei redditi e di tenuta dei libri contabili, che può essere svolta anche da chi non è commercialista.

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