Calcolo Irap con valori di bilancio. Comunicazione alle Entrate entro il 1° marzo

Pubblicato il 12 febbraio 2013 Le ditte individuali e le società di persone, che tengono la contabilità ordinaria, hanno facoltà, ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97, di optare per la determinazione del valore della produzione Irap secondo i valori di bilancio, invece che secondo i valori fiscali.

Per farlo, devono inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate apposita comunicazione entro il 1° marzo 2013, utilizzando il modello approvato con provvedimento del 31 marzo 2008. La scelta varrà per tre periodi di imposta, 2013–2015.

Entro la stessa data, i soggetti che hanno scelto per il triennio 2010–2012 il metodo con valori di bilancio ma che dal 2013 intendono determinare la base imponibile Irap con il metodo a valori fiscali devono effettuare la comunicazione di revoca dell’opzione. In questo modo, possono passare alla contabilità semplificata se i ricavi rilevati nel 2012 non hanno superato euro 400.000 – per le prestazioni di servizi – ed euro 700.000 – per le altre attività.

Sono ammessi ad optare per la determinazione della base imponibile a valori di bilancio anche gli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario ex art. 32, Tuir, gli esercenti l’attività di allevamento di animali che determinano forfetariamente il reddito e gli esercenti l’attività di agriturismo che si avvalgono del regime forfetario. In questo caso vige l'obbligo di osservare gli adempimenti contabili previsti dall’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973.
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