Certificazione dei contratti: l’ITL può presentare osservazioni

Pubblicato il 23 febbraio 2018

La certificazione dei contratti può essere effettuata, oltre che dalle commissioni istituite presso gli Ispettorati Territoriali del Lavoro, anche da commissioni di certificazione istituite presso:

  1. gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;
  2. le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie;
  3. i consigli provinciali dei consulenti del lavoro.

In questi casi l'inizio del procedimento deve essere comunicato all’ITL che provvede ad inoltrare la comunicazione alle autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti.

La norma prevede che le autorità pubbliche possano presentare osservazioni alle commissioni di certificazione e una sede Territoriale dell’Ispettorato ha chiesto chiarimenti in merito all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Quest’ultimo, con nota prot. n. 1814 del 21 febbraio 2018, sentita la Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni sindacali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha confermato la necessità che, nell’ambito del procedimento di certificazione, sia garantita con effettività la possibilità per le autorità pubbliche di presentare osservazioni.

Chiarisce, inoltre, il Ministero del Lavoro che fra le autorità pubbliche legittimate a presentare osservazioni alle Commissione rientra anche l’Ispettorato territorialmente competente.

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