Chiarimenti ministeriali su valutazione del rischio e procedure standardizzate

Pubblicato il 24 novembre 2012 Alla richiesta della CNA in merito alla possibilità che le aziende fino a 10 lavoratori possano preparare il documento di valutazione dei rischi (Dvr) senza l'utilizzo delle procedure standardizzate di valutazione dei rischi, previste dal D.Lgs n. 81/2008, la Commissione per gli interpelli del Ministero del lavoro risponde con l'interpello n. 7 del 15 novembre 2012. La commissione chiarisce che, per la redazione del Dvr, il datore di lavoro potrà disporre delle procedure standardizzate quale strumento identificato dal legislatore in contesti lavorativi di limitate dimensione, ma potrà ugualmente dimostrare di aver integralmente rispettato le disposizioni in materia di valutazione dei rischi attraverso la predisposizione di un documento di valutazione redatto secondo procedure eventualmente non corrispondenti a quelle standardizzate.

Non dovrà necessariamente essere ripredisposto secondo le procedure standardizzate il Dvr già elaborato dall'azienda con meno di dieci dipendenti che ha deciso di non avvalersi della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi ma di preparare comunque un documento anche se non obbligata.

La Direzione generale per l'attività ispettiva, inoltre, nella nuova sezione del sito del Ministero del lavoro dedicata agli interpelli in materia di salute e sicurezza del lavoro, risponde ai seguenti quesiti:

- disposizioni in materia di fumo passivo nei luoghi di lavoro (interpello n. 6/2012);
- valutazione del rischio stress lavoro-correlato (interpello n. 5/2012);
- obbligo di designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio nella aziende fino a dieci lavoratori (interpello n. 4/2012);
- requisiti del personale destinato ad eseguire lavori sotto tensione (interpello n. 3/2012);
- formazione degli addetti al primo soccorso (interpello n. 2/2012);
- aziende con più unità produttive - unico servizio di prevenzione e protezione (interpello n. 1/2012).
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