CIGS per cessazione attività delle aziende nel settore aereo

Pubblicato il 27 ottobre 2020

Con il messaggio 26 ottobre 2020, n. 3922, l’INPS fornisce le istruzioni procedurali per la gestione della CIGS per cessazione dell’attività delle aziende operanti nel settore aereo.

In particolare, l’art. 94, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, regola la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale e dei connessi Assegni al nucleo familiare, in favore delle aziende operanti nel settore aereo, in possesso di determinati requisiti, che hanno cessato o  cessano l'attività produttiva nel corso dell'anno 2020 e che non sono sottoposte a procedure concorsuali alla data della stipulazione dell'accordo. Tale trattamento viene corrisposto direttamente dall’INPS ai lavoratori aventi diritto.

Istruzioni procedurali

La procedura informatica che gestisce i pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni istituendo un nuovo codice evento: “142 – crisi con cessazione imprese trasporto aereo– art. 94 D.L. 18/2020”, con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata. Inoltre, l’Istituto sottolinea che, si terrà conto, ai fini del monitoraggio della spesa, sia delle prestazioni e della relativa contribuzione figurativa e ANF, sia dell’importo del contributo addizionale non dovuto dall’azienda, ma gravante sullo stanziamento dedicato a tale misura.

Istruzioni contabili

Vengono istituiti i seguenti conti:

Il codice bilancio “01094” dovrà essere utilizzato anche per evidenziare, nell'ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per le prestazioni divenuti inesigibili.

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