Clausola sociale negli appalti: non scatta senza effettivo subentro

Pubblicato il 21 maggio 2025

La clausola sociale, nei contratti di appalto, opera solo con il concreto inizio dell’attività del subentrante. In caso di impossibilità sopravvenuta, come la pandemia COVID-19, la clausola non si applica.

Appalti: clausola sociale applicabile solo con inizio reale dell’attività

Con la sentenza n. 11989 del 7 maggio 2025, la Corte di cassazione, Sezione lavoro, si è pronunciata sulla disciplina dei contratti di appalto e, in particolare, del meccanismo di tutela dei lavoratori in caso di cambio di appalto, disciplinato dalla cosiddetta clausola sociale prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del settore trasporto aereo.

Il caso esaminato

Nella specie, una società attiva nel catering aeroportuale aveva richiesto un risarcimento danni per l’inadempimento della clausola sociale prevista dal contratto collettivo, in occasione del subentro di un’altra società nell’appalto affidato da una compagnia aerea.

La clausola sociale ha la finalità di garantire la continuità occupazionale ai dipendenti impiegati nell’appalto ceduto, imponendo al nuovo appaltatore l’assunzione di una determinata quota di lavoratori.

La Corte d’Appello aveva rigettato la domanda, ritenendo che il subentro nell’appalto, previsto per aprile 2020, non si fosse concretamente realizzato a causa del divieto di voli dovuto alla pandemia COVID-19.

Da qui il ricorso in Cassazione.

In questa ultima sede, gli Ermellini hanno confermato la decisione impugnata, affermando che la clausola sociale si applica solo se vi è un effettivo inizio dell’attività da parte del nuovo appaltatore. In presenza di impossibilità sopravvenuta (come la pandemia), la clausola non opera perché manca il presupposto fattuale del concreto subentro.

Questione giuridica centrale: operatività della clausola sociale  

La questione centrale della controversia riguardava la effettiva operatività della clausola sociale in presenza di eventi imprevedibili, quali, appunto, la pandemia COVID-19, che avevano impedito la concreta esecuzione del subentro nell’appalto.

Il ricorrente sosteneva una interpretazione estensiva, secondo cui la clausola sociale dovrebbe attivarsi già al momento dell’aggiudicazione del nuovo appalto, indipendentemente dall’effettiva esecuzione della commessa.

La Corte di Cassazione ha invece confermato una interpretazione restrittiva, secondo la quale la clausola sociale presuppone un reale e concreto subentro nell’attività appaltata, ossia che il nuovo appaltatore sia effettivamente posto nelle condizioni di esercitare l’attività oggetto del contratto.

Valutazione della Corte sulla impossibilità sopravvenuta  

Nella decisione, viene evidenziato che, a causa del divieto di voli internazionali imposto dal governo come misura emergenziale, il subentro previsto dall’8 aprile 2020 non aveva avuto concreta esecuzione.

L’impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione dell’appalto – riconosciuta anche in sede di merito – determinava l’inefficacia della clausola sociale in quanto il presupposto fattuale necessario (il concreto svolgimento dell’attività da parte del subentrante) era venuto meno.

Questa impostazione si fonda su principi generali del diritto civile in materia di contratti e in particolare sul concetto di impossibilità sopravvenuta della prestazione (articoli 1256 e ss. cod. civ.), che estende la sua influenza anche nell’ambito dei contratti collettivi e clausole di salvaguardia occupazionale.

La Corte, nel rigettare il ricorso, ha compensato le spese di giudizio in ragione dell’eccezionalità del caso e della novità interpretativa della clausola sociale in periodo pandemico.

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