Conducente del veicolo altrui rifiuta il test antidroga. Niente “doppia” sospensione della patente

Pubblicato il 14 aprile 2015 Con sentenza n. 15184 depositata il 13 aprile 2015, la Corte di Cassazione, quarta sezione civile, ha stabilito che per il conducente che non guidi un veicolo proprio, il quale si rifiuti di sottoporsi al test dell’alcool o della droga, non può trovare applicazione la sanzione accessoria del raddoppio della sospensione della patente.

Detta pronuncia si pone in contrasto con altra – di segno opposto – recentemente emessa dalla medesima Corte.

In effetti, non molto tempo prima la Cassazione, in riferimento ad un caso del tutto analogo al presente, era giunta alla conclusione che i complessi rinvii normativi tra gli articoli 186 e 187 Codice della Strada, determinassero una totale equiparazione del trattamento sanzionatorio in caso di rifiuto di sottoporsi ai test ed in caso di riscontrata positività agli stessi.

Ora, nella sentenza qui in esame, si riscontra viceversa la necessità di attenersi ad una interpretazione letterale delle norme, che contemplano il medesimo trattamento solo riguardo alle pene principali, non anche alle sanzioni amministrative accessorie.

Detta interpretazione è tra l’altro confutata da una ricostruzione sistematica della normativa degli anni precedenti (combinata con le relative pronunce giurisprudenziali), per cui – a detta della Corte –si ritiene che se il legislatore avesse inteso equiparare il rifiuto di sottoporsi ai test con la positività ai medesimi, lo avrebbe previsto espressamente.

Ma non è solo una questione di interpretazione sistematica, atteso che, ha rilevato la Corte come sia ingiustificato mettere sullo stesso piano il rifiuto e la positività, posto che la loro gravità è senz’altro differente.
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