Consiglio di classe incompleto, annullata la bocciatura dello studente

Pubblicato il 27 agosto 2010
Con sentenza n. 31634 depositata il 25 agosto 2010, il Tar del Lazio, sede di Roma, ha accolto il ricorso presentato dalla madre di un ragazzo, alunno di un Istituto paritario romano, avverso il provvedimento di non ammissione di quest'ultimo alla classe V ginnasio del liceo classico. 

In particolare, i giudici amministrativi hanno ritenuto determinante per l'accoglimento del ricorso il fatto che nella seduta del Consiglio di classe in cui era stato adottato il provvedimento impugnato non erano presenti due dei professori componenti del Consiglio stesso. Secondo la vigente normativa sugli organi collegiali della scuola – si legge nel testo della decisione - “il docente ha la competenza per la valutazione in itinere degli apprendimenti dell'alunno in riferimento alla propria materia, mentre l'Organo collegiale competente per la valutazione periodica e finale dell'attività didattica e degli apprendimenti dell'alunno è il Consiglio di classe con la presenza della sola componente docente nella sua interezza”. Per il Tar, il Consiglio di classe, nella sua attività valutativa, opera come un Collegio perfetto e, quindi, con la partecipazione di tutti i suoi componenti, essendo richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicatrici. E nel caso di impedimento per motivi giustificati del singolo docente il Dirigente scolastico deve sempre affidare l'incarico di sostituirlo ad un altro professore della stessa materia in servizio presso la stessa scuola. Sostituzione che, nel caso di specie, non risultava essere stata operata.
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