Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con l’Informativa n. 110/2025, ha reso noto che, in relazione ai controlli formali delle dichiarazioni dei redditi per il periodo d’imposta 2022 (ex art. 36-ter del DPR 600/1973), la trasmissione della documentazione richiesta dall’Agenzia delle Entrate potrà avvenire senza conseguenze anche entro i primi quindici giorni del mese di settembre 2025.
La comunicazione giunge a seguito della ricezione, da parte dei contribuenti, di richieste documentali recapitate dall’Amministrazione finanziaria nell’ultima decade di giugno e durante il mese di luglio, con indicazione di un termine ordinatorio di 30 giorni per l’adempimento.
Nel corso degli ultimi dieci giorni di giugno e per tutto il mese di luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha avviato l’invio ai contribuenti di comunicazioni di richiesta documentazione nell’ambito delle attività di controllo formale previste dall’art. 36-ter del DPR 600/1973, relative alle dichiarazioni dei redditi per il periodo d’imposta 2022.
Le comunicazioni recapitate contengono l’invito a trasmettere entro 30 giorni dalla ricezione i documenti necessari a verificare i dati dichiarati. Tale tempistica, pur se formulata in termini ordinatori e non perentori, ha generato preoccupazioni tra gli studi professionali, in quanto si inserisce in un periodo già critico per l’elevato numero di adempimenti fiscali concentrati nel mese di luglio.
A fronte di questa situazione, il Consiglio Nazionale dei Commercialisti è intervenuto per sensibilizzare l’Amministrazione finanziaria, chiedendo una maggiore flessibilità nei tempi di risposta concessi ai contribuenti.
Il Cndcec è intervenuto a fronte del concreto rischio che l’adempimento connesso alle richieste documentali dell’Agenzia delle Entrate si sovrapponesse a un periodo particolarmente denso di scadenze fiscali, ovvero il mese di luglio, tradizionalmente critico per l’attività degli studi professionali.
Il Presidente Elbano de Nuccio, con il supporto del Tesoriere delegato all’area fiscalità, Salvatore Regalbuto, si è tempestivamente attivato nei confronti dei vertici dell’Agenzia delle Entrate per sollecitare un intervento di natura operativa e di buon senso, finalizzato a evitare che i professionisti fossero costretti a gestire anche le richieste da controllo formale in un momento di massimo carico lavorativo.
A seguito del dialogo istituzionale, l’Agenzia ha fornito importanti chiarimenti:
NOTA BENE: Questa azione del Consiglio nazionale ha consentito di ottenere un allineamento operativo con l’Agenzia, garantendo agli studi professionali un margine di flessibilità e la possibilità di inviare la documentazione senza conseguenze anche entro i primi quindici giorni di settembre.
Ai sensi dell’art. 37, comma 11-bis, secondo periodo, del D.L. 223/2006, è prevista la sospensione dei termini dal 1° agosto al 4 settembre 2025 per la trasmissione della documentazione richiesta nell’ambito dei controlli formali ex art. 36-ter del DPR 600/1973. In coerenza con tale sospensione, l’Agenzia delle Entrate ha impartito istruzioni ai propri uffici territoriali affinché non procedano alla comunicazione degli esiti del controllo nel caso in cui il termine dei 30 giorni cada durante o in prossimità di tale periodo.
Tenuto conto di queste indicazioni e del contesto operativo, il Consiglio nazionale ha comunicato che l’invio della documentazione potrà avvenire senza conseguenze anche entro i primi quindici giorni di settembre. In particolare, la nuova scadenza operativa di riferimento è il 15 settembre 2025, data entro la quale sarà possibile adempiere all’obbligo documentale in modo pienamente valido. Questa flessibilità consente agli studi professionali di diluire l’attività di risposta ai controlli formali evitando sovrapposizioni con le numerose scadenze fiscali estive.
Con l’Informativa n. 110 del 14 luglio 2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha rivolto un preciso invito a tutti gli Ordini territoriali affinché provvedano a diramare tempestivamente la comunicazione ai propri iscritti. L’obiettivo è quello di assicurare un comportamento uniforme sul territorio nazionale e garantire che i professionisti siano pienamente informati circa la natura non perentoria del termine dei 30 giorni, la sospensione estiva dei termini e la possibilità di trasmettere la documentazione richiesta entro il 15 settembre 2025 senza incorrere in conseguenze.
Di seguito si riportano le principali indicazioni operative emerse dall’Informativa n. 110/2025 del CNDCEC, a seguito delle interlocuzioni con l’Agenzia delle Entrate in merito alle richieste documentali per i controlli formali ex art. 36-ter del DPR 600/1973:
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