Crediti-lumaca, danni da provare

Pubblicato il 25 luglio 2008

Le sezioni unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 19499 del 18 luglio 2008, hanno affermato che, in tema di obbligazioni pecuniarie, è possibile riconoscere il danno da svalutazione monetaria, come disciplinato dall’art. 1224 c.c., in via presuntiva, senza cioè la necessità di fornire una prova particolare in merito, fatta salva la possibilità, per il debitore, di dimostrare l’assenza di tale tipo di danno. Qualora, tuttavia, il creditore domandi un danno superiore alla differenza tra il tasso di rendita medio annuo netto dei titoli di stato di durata non superiore ai 12 mesi ed il saggio di interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell’art 1284 c.c., lo stesso sarà tenuto alla prova del danno effettivamente subito, sia quando faccia riferimento al tasso di interesse corrisposto per il credito bancario, sia che invochi come parametro l’utilità marginale netta dei propri investimenti.

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