Decreto PNRR 2026, differenze retributive: più tutele per chi applica i contratti leader

Pubblicato il 29 gennaio 2026

Approda all’esame del prossimo Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2026 il nuovo decreto PNRR.

Lo schema di decreto-legge recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di coesione” risponde all’esigenza di assicurare il conseguimento degli obiettivi connessi al pagamento della nona e della decima rata del PNRR, alla luce delle modifiche approvate dal Consiglio dell’Unione europea il 25 novembre 2025.

Il provvedimento si compone di 31 articoli suddivisi in tre Titoli e presenta un impianto ampio e trasversale, che affianca misure di governance del PNRR, interventi di semplificazione amministrativa e in tema di giustizia, disposizioni in materia di digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati pubbliche, norme sulle politiche di coesione e disposizioni finali di carattere finanziario.

In tale quadro, assumono rilievo anche alcune disposizioni in materia di lavoro, tra le quali spicca l’articolo 18.

Novità in materia di lavoro

Il decreto PNRR 2026 introduce una misura di particolare impatto sistemico in materia di standard retributivi e di effetti dell’accertamento giudiziale.

L’articolo 18 disciplina, infatti, le conseguenze dell’accertamento giudiziale della non conformità dei trattamenti economici previsti dai contratti collettivi ai parametri dell’articolo 36 della Costituzione.

La disposizione prevede che, qualora il giudice accerti, in ogni stato e grado del giudizio, la non conformità all’articolo 36 della Costituzione dello standard retributivo stabilito dal contratto collettivo di lavoro per il settore e la zona di svolgimento della prestazione, tenendo conto dei livelli di produttività del lavoro e degli indici del costo della vita accertati dall’ISTAT, il datore di lavoro non possa essere condannato al pagamento di differenze retributive o contributive per il periodo antecedente alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio.

Tale limitazione opera a condizione che il datore di lavoro abbia applicato un contratto collettivo stipulato ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015 (sia pertanto un contratto leader) o un contratto che garantisca tutele equivalenti ai sensi dell’articolo 11 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36 del 2023) per il settore e la zona di svolgimento della prestazione.

La disposizione non si applica se il giudice accerta che il datore di lavoro non applica alcun contratto collettivo leader o altro contratto equivalente, oppure se il contratto collettivo applicato non si riferisce al settore economico nel quale il lavoratore ha prestato attività per conto dell'impresa.

L’articolo 18 riprende una disposizione più volte riproposta, da ultimo contenuta nella bozza del disegno di legge di Bilancio 2026, ma successivamente espunta nel corso dell’iter parlamentare.

Misure di semplificazione in favore di cittadini e consumatori

L’articolo 6 del decreto PNRR 2026 introduce un pacchetto articolato di misure di semplificazione a beneficio di cittadini e consumatori.

In primo luogo, viene previsto l’obbligo per scuole, università, comuni e altre amministrazioni competenti alla concessione di prestazioni sociali agevolate di acquisire d’ufficio, tramite la Piattaforma digitale nazionale dati, le informazioni relative all’ISEE dall’INPS, eliminando così l’onere di presentazione a carico dei cittadini.

La disposizione interviene anche sulla carta d’identità elettronica, stabilendo che, a decorrere dal 30 luglio 2026, le CIE rilasciate a soggetti che abbiano compiuto almeno settanta anni abbiano durata illimitata e siano valide per l’espatrio, ferma restando la possibilità di rinnovo dopo dieci anni per esigenze legate ai certificati di autenticazione.

Ulteriori novità riguardano l’introduzione della tessera elettorale digitale, rilasciabile su richiesta dell’elettore sulla base dei dati ANPR, con successiva definizione delle modalità tecniche e di utilizzo mediante decreti del Ministro dell’interno, e la riforma del procedimento di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che viene semplificato sostituendo il decreto del Presidente della Repubblica con un decreto del Presidente del Consiglio di Stato.

Disposizioni in materia di disabilità

L’articolo 7 reca misure di semplificazione funzionali all’attuazione della riforma in materia di disabilità. In particolare, viene estesa la sperimentazione prevista dal decreto legislativo n. 62 del 2024 a ulteriori 40 province e città metropolitane a decorrere dal 1° marzo 2026, mantenendo fermo l’avvio a regime della riforma dal 1° gennaio 2027.

NOTA BENE: È utile rammentare che l’articolo 9 del decreto-legge n. 71 del 2024 aveva inizialmente previsto che riguardassero un primo nucleo di 9 province, poi incrementato di ulteriori 11, per un totale di 20 province, dal 30 settembre 2025 ai sensi dell’art. 19-quater del decreto-legge n. 202 del 2024.

La norma interviene inoltre sulla composizione delle Unità di Valutazione di Base:

Viene rafforzato il ruolo dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, alla quale sono attribuite nuove funzioni di monitoraggio, partecipazione ai processi programmatori e legittimazione a promuovere ricorsi nei casi di violazione dei livelli essenziali di accessibilità e inclusione.

Semplificazioni in materia di circolazione stradale e navigazione

L’articolo 10 del decreto PNRR 2026 introduce misure di semplificazione in materia di circolazione stradale, abilitazione alla guida e navigazione.

Tra le principali novità, si segnala la possibilità di sostenere l’esame di idoneità professionale per autotrasportatori in una provincia diversa da quella di residenza, al fine di superare le criticità derivanti dalla mancata attivazione delle commissioni in alcuni territori.

Viene inoltre ampliata, in via transitoria fino al 31 dicembre 2026, la platea dei medici che possono far parte delle commissioni mediche locali, includendo i medici in quiescenza fino al compimento del settantacinquesimo anno di età. . Ciò, si legge nella Relazione illustrativa al decreto, al fine di ridurre l’attesa per il rinnovo o per la verifica del titolo di guida, a vantaggio di coloro che hanno l’obbligo di sottoporsi a visita medica collegiale

La norma autorizza anche gli uffici della motorizzazione civile regionali all’utilizzo di dispositivi di inibizione delle frequenze per prevenire l’uso fraudolento di apparecchiature durante gli esami di guida e interviene sulla disciplina delle targhe prova, eliminando il limite di un solo passeggero per le aziende impegnate in attività di ricerca, sviluppo e collaudo dei veicoli.

Interoperabilità delle banche dati e trasparenza digitale

L’articolo 11 introduce un complesso organico di modifiche al Codice dell’amministrazione digitale, in attuazione degli obiettivi del PNRR in materia di dati e interoperabilità, con l’obiettivo di rafforzare la circolazione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni, la trasparenza digitale e la tutela dei cittadini.

Viene riconosciuto al cittadino un diritto alla trasparenza e al controllo sugli strumenti digitali a lui riferibili, quali identità digitali, attestati elettronici e domicili digitali. A tal fine è istituito un servizio di consultazione unitaria basato sull’Anagrafe nazionale della popolazione residente e sulla Piattaforma digitale nazionale dati, con sistemi di notifica che informano il cittadino in caso di nuove attivazioni o variazioni. Sono previste misure di prevenzione delle frodi, attraverso verifiche preventive sull’esistenza di identità digitali già associate alla stessa persona, nel rispetto dei principi di minimizzazione dei dati e di protezione della privacy.

L’articolo riorganizza l’Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni, estendendone l’ambito alle società a controllo pubblico e rendendolo funzionale all’interoperabilità tra le banche dati. Sono rafforzati gli obblighi di iscrizione e aggiornamento degli indirizzi digitali, con conseguenze in termini di responsabilità dirigenziale e di valutazione della performance in caso di inadempimento.

È formalizzato nel Codice il principio del cosiddetto “once only”, in base al quale le amministrazioni non possono richiedere a cittadini e imprese dati già detenuti da altre amministrazioni e devono garantire la circolarità delle informazioni fin dalla progettazione dei servizi digitali, attraverso la Piattaforma digitale nazionale dati e l’utilizzo dell’identificativo univoco ANPR. Il mancato o tardivo accesso ai servizi di interoperabilità è qualificato come inadempimento rilevante ai fini della responsabilità dei dirigenti.

L’articolo valorizza l’Anagrafe nazionale della popolazione residente quale infrastruttura centrale di interoperabilità, chiarendo che l’accesso ai relativi dati avviene in via automatica per finalità istituzionali, con piena responsabilità dei soggetti che effettuano il trattamento.

Infine, sono introdotte misure specifiche per il settore marittimo mediante l’istituzione dell’Anagrafe nazionale digitale della Gente di Mare, quale sistema unico e interoperabile per la gestione digitale dei dati relativi a titoli, imbarchi e carriere del personale marittimo.

È prevista la progressiva digitalizzazione del libretto di navigazione e la possibilità per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di avvalersi di Sogei S.p.A. per la realizzazione e gestione del sistema, con la disciplina delle relative coperture finanziarie.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Rivalutazione TFR e imposta sostitutiva, indice ISTAT dicembre 2025: ecco come operare

29/01/2026

Dichiarazione Iva 2026: principali novità del modello

29/01/2026

Rivalutazione TFR: pubblicato il coefficiente di dicembre 2025. Cosa fare

29/01/2026

Nel Modello Iva 2026 novità e conferme

29/01/2026

Integrazione salariale e NASPI: ecco gli importi dal 1° gennaio

29/01/2026

Transizione 5.0: comunicazioni di completamento degli investimenti 2025 al GSE

29/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy