Decreto PNRR, rimane l’obbligo di pubblicazione degli aiuti pubblici
Pubblicato il 29 gennaio 2026
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Il nuovo decreto legge PNRR sarà all’esame del Consiglio dei ministri il 29 gennaio 2026.
Il testo, riveduto rispetto alle prime bozze, conferma alcune misure attese ma ne esclude altre, in particolare per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza delle imprese. Tra le novità figura anche una modifica significativa sulla validità della carta d’identità elettronica (CIE) per i cittadini con più di 70 anni.
Ricevute POS: semplificata la conservazione delle scritture contabili
Una delle misure più rilevanti riguarda la conservazione delle ricevute POS. Il decreto legge PNRR elimina l’obbligo di custodire per dieci anni le ricevute cartacee emesse dai terminali di pagamento.
Non sarà più necessario conservare i soli “tracciati digitali dei pagamenti POS”, come previsto nelle prime versioni del provvedimento. Ai fini dell’adempimento degli obblighi di conservazione delle scritture contabili di cui all’articolo 2220 del codice civile, potranno essere utilizzati:
- le comunicazioni inviate dalle banche ai clienti;
- i documenti forniti dagli istituti di credito e dagli intermediari finanziari, anche in formato digitale;
- le notifiche di pagamento ricevute su dispositivi mobili (ad esempio SMS o app bancarie) relative a pagamenti effettuati con:
- carte di credito;
- carte di debito;
- carte prepagate;
- strumenti di pagamento online.
Trasparenza sugli aiuti pubblici: salta la semplificazione per le imprese
Accanto alla conferma sulla conservazione delle ricevute POS, il decreto registra una retromarcia su un tema particolarmente sensibile per le imprese, in particolare per le micro e piccole realtà.
L’ultima versione del decreto legge PNRR non contiene più la disposizione che avrebbe consentito alle imprese di non pubblicare le informazioni relative a sussidi, contributi e aiuti pubblici ricevuti per importi superiori a 10.000 euro annui.
La norma avrebbe rappresentato un alleggerimento degli obblighi previsti dall’articolo 1 della legge n. 124 del 2017, che disciplina gli obblighi di trasparenza per le aziende beneficiarie di aiuti pubblici.
L’attuale disciplina resta quindi invariata e continua a prevedere oneri rilevanti, soprattutto per le imprese di dimensioni ridotte.
Infatti, le imprese che ricevono contributi pubblici superiori a 10.000 euro annui devono:
- pubblicare le informazioni entro il 30 giugno di ogni anno;
- utilizzare un sito internet aziendale oppure portali messi a disposizione da associazioni di categoria.
Le imprese esonerate dalla redazione della nota integrativa al bilancio non possono adempiere con la sola pubblicazione contabile, salvo il caso di contributi di importo non superiore a 1.000 euro, per i quali è ammessa l’indicazione nel bilancio redatto in forma abbreviata.
Regime sanzionatorio
Il mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione comporta sanzioni particolarmente severe:
- sanzione pecuniaria pari all’1% delle somme ricevute, con un minimo di 2.000 euro;
- in caso di mancata regolarizzazione entro 90 giorni, obbligo di restituzione integrale degli importi percepiti.
La semplificazione prevista nelle bozze iniziali del decreto avrebbe ridotto sensibilmente il rischio sanzionatorio per le microimprese, ma tale intervento non è stato confermato.
Carta d’identità elettronica: validità senza scadenza per gli over 70
Il decreto legge PNRR introduce anche una novità in materia di documenti di identità. La carta d’identità elettronica (CIE) rilasciata ai cittadini che abbiano compiuto 70 anni al momento della richiesta:
- sarà valida senza limiti di tempo;
- la misura sarà operativa dal 30 luglio 2026, e non dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, come inizialmente previsto.
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