In data 18 luglio 2025 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 11/E, con l’obiettivo di fornire agli Uffici territoriali istruzioni operative volte a garantire un’applicazione uniforme degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2024. Con questo documento di prassi, l’Amministrazione intende chiarire tutte le novità normative e tecniche legate all’applicazione degli ISA – ai sensi dell’articolo 9-bis del Decreto legge n. 50/2017 – in modo da supportare professionisti, contribuenti e intermediari nella corretta predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni dei Redditi 2025.
In particolare, la circolare 11/E/2025:
Vediamo, di seguito, le finalità della circolare, il suo ambito di applicazione e il dettaglio delle principali novità introdotte.
Ogni anno gli ISA subiscono un processo di affinamento e aggiornamento, volto a riflettere l’evoluzione dei comparti economici di riferimento e a mantenere lo strumento coerente con la realtà del mercato, anche alla luce di eventi straordinari come le tensioni geopolitiche che hanno caratterizzato il periodo d’imposta 2024.
Per il periodo d’imposta 2024, questo processo di affinamento ha comportato due interventi principali:
Queste novità mirano a rendere gli ISA sempre più coerenti con la realtà economica del periodo d’imposta 2024, garantendo indicatori di affidabilità fiscale robusti, uniformi e tarati sulle condizioni di mercato effettive.
Dal 1° gennaio 2025 è ufficialmente entrata in vigore la nuova tabella di classificazione delle attività economiche, denominata ATECO 2025, che sostituisce la versione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022 a partire dal 1° aprile 2025. Allineata alla più recente revisione europea NACE Rev. 2.1, questa versione aggiornata ha introdotto cambiamenti di ampia portata lungo tutti i livelli gerarchici della classificazione – dalle sezioni fino alle sottocategorie – modificando codici, titoli e note esplicative.
L’impatto sugli ISA è stato immediato e rilevante: la nuova codifica, eliminando in particolare la distinzione basata sul “canale di vendita” per il commercio al dettaglio, ha imposto un aggiornamento straordinario della quasi totalità degli indici. Solo nel comparto retail, 14 ISA approvati con decreto del 18 marzo 2024 sono stati rivisti in anticipo per ricondurre le attività alla nuova logica, centrata unicamente sul tipo di prodotto venduto (es. EM02U per carni, EM05U per abbigliamento, EM06A per elettrodomestici, fino a EM87U per altri prodotti). Ciò ha comportato l’eliminazione di ISA storici come CM03U (commercio ambulante) e DM86U (distributori automatici), con l’inclusione delle rispettive attività nei gruppi più affini di commercio al dettaglio.
Ma non è tutto: la ridefinizione dei titoli e dei contenuti dei codici ATECO 2025 ha richiesto un aggiornamento su quasi tutti i 172 modelli ISA in vigore per il periodo d’imposta 2024, con l’introduzione di nuove informazioni – raccolte principalmente nei quadri E – dedicate alla revisione dei modelli stessi. Questi dati, pur non incidendo sul calcolo dell’indice, servono a garantire che lo strumento rimanga sempre aderente all’evoluzione delle attività economiche cui si applica, facilitando procedure di ricodifica grazie anche alla tavola di raccordo bidirezionale messa a disposizione dall’ISTAT.
L’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta automaticamente l’obbligo di presentare una formale comunicazione di variazione dei dati relativi all’attività svolta (come confermato dalle risoluzioni nn. 262/E del 2008, 20/E del 2022 e 24/E del 2025). Tuttavia, se il codice attribuito nella nuova tabella non rispecchia più in modo corretto e completo l’effettiva attività esercitata, il contribuente dovrà procedere alla normale dichiarazione di variazione.
In concreto, chi è già iscritto nel Registro delle Imprese dovrà utilizzare la Comunicazione Unica (ComUnica) resa disponibile da Unioncamere, attraverso la quale si aggiorna la codifica ATECO presso le Camere di commercio. Chi, invece, non risulta iscritto in tale Registro – ad esempio imprese individuali, professionisti senza partita IVA o enti non commerciali – dovrà compilare uno dei modelli messi a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate:
Le variazioni introdotte dalla classificazione ATECO 2025 – con la revisione dei titoli, la nascita di nuove sottocategorie e la riorganizzazione complessiva dei codici – hanno reso necessario un intervento di aggiornamento su quasi tutti i modelli ISA in vigore per il periodo d’imposta 2024. Tale revisione si è tradotta in due linee d’azione principali:
Retail e commercio al dettaglio
Nel caso delle attività di commercio al dettaglio – dove la revisione ATECO 2025 ha eliminato la distinzione basata sul “canale di vendita” e ha unificato categorie di prodotti – sono stati aggiornati 14 ISA già approvati, con l’adozione di nuovi codici (da EM02U a EM87U). Nei relativi modelli ISA:
In definitiva, l’adeguamento delle modulistiche ISA 2025 garantisce a contribuenti, intermediari e uffici dell’Agenzia delle Entrate di operare con strumenti perfettamente allineati alla nuova classificazione ATECO, semplificando la compilazione e assicurando la coerenza dei dati raccolti per l’applicazione degli indici di affidabilità fiscale.
Nell’ottica di ridurre gli oneri dichiarativi e agevolare contribuenti e intermediari, l’Agenzia delle Entrate ha avviato un percorso di progressiva semplificazione dei modelli ISA.
Per il periodo d’imposta 2024, si segnala in particolare l’eliminazione dall’elenco delle informazioni richieste in 23 ISA dell’“anno di inizio attività”, dato ormai già disponibile nel set di variabili precalcolate fornite dall’Agenzia.
In generale, si sta riducendo l’uso nei quadri ISA di dati che risultano già presenti in altri modelli o acquisiti telematicamente, mentre vengono messi a disposizione online, nell’area riservata, i dati in possesso dell’Agenzia utili alla compilazione.
Queste misure, insieme all’allineamento delle istruzioni alla nuova classificazione ATECO 2025 e alle norme di recente emanazione, rendono la compilazione più snella e coerente, senza compromettere la completezza delle informazioni necessarie per il calcolo degli indici di affidabilità fiscale.
Come per gli anni precedenti, anche nella circolare n. 11/E/2025 l’Agenzia delle Entrate raccomanda di attenersi scrupolosamente alle istruzioni operative: è infatti fondamentale importare nel software di compilazione le “variabili precalcolate” rese disponibili, aggiornando tempestivamente i codici ATECO nei modelli ISA, così da disporre di tutti i dati necessari per il calcolo corretto degli indicatori.
Chi risulta escluso dall’effettiva applicazione degli ISA ma è comunque tenuto a presentare il modello (ad esempio multi-attività o alcune STP/STA) può limitarsi a compilare i soli campi richiesti, senza importare le precalcolate.
Diversamente, le imprese che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i periodi d’imposta al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025 – pur essendo formalmente escluse dal calcolo degli ISA – devono invece mantenere gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e presentare il modello ISA importando le variabili precalcolate (art. 13, D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13). In questo modo si assicura la continuità informativa necessaria per costruire una base dati omogenea, che alimenti sia l’affidabilità fiscale a regime sia la metodologia del CPB nelle annualità successive.
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