Modelli ISA 2025: novità, scadenze e obblighi per i contribuenti
Pubblicato il 18 marzo 2025
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Il 17 marzo 2025, insieme alla pubblicazione delle versioni definitive dei modelli REDDITI, con il provvedimento n. 131055/2025, l'Agenzia delle Entrate ha autorizzato l'uso di 172 modelli per la comunicazione delle informazioni necessarie per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da impiegare per il periodo di imposta 2024. Pubblicate anche le relative istruzioni.
Inoltre, è stato introdotto un sistema per facilitare l'importazione dei dati relativi agli indici, con l'obiettivo di semplificare l'adempimento dichiarativo.
Con il provvedimento n. 131056/2025, sono state invece approvate le specifiche tecniche e le modalità di controllo per la trasmissione telematica delle informazioni sopra menzionate.
Cosa sono gli ISA
Gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) sono uno strumento di conformità, parte di un processo di modernizzazione delle relazioni tra i cittadini e l'amministrazione fiscale. Il loro obiettivo è:
- promuovere l'emersione spontanea delle basi imponibili,
- incentivare il rispetto degli obblighi fiscali,
- rafforzare la cooperazione tra i contribuenti e la Pubblica Amministrazione.
Gli ISA sintetizzano diversi indicatori fondamentali che permettono di valutare la regolarità e la coerenza nella gestione dell'impresa o della professione, prendendo in considerazione varie basi imponibili.
Grazie all'applicazione degli ISA, il contribuente può, durante la fase della dichiarazione, verificare il proprio livello di affidabilità fiscale, confrontando la propria posizione su una scala da 1 a 10, con 10 che rappresenta il punteggio di massima affidabilità.
ISA: benefici
In base ai vari livelli di affidabilità fiscale derivanti dall'applicazione degli ISA, che possono essere influenzati anche dalla dichiarazione di ulteriori componenti positivi, sono previsti i seguenti vantaggi:
a) esenzione dall’obbligo di apporre il visto di conformità per la compensazione di crediti fino a 70.000 euro annuali per l'IVA e fino a 50.000 euro annuali per le imposte dirette e l'imposta regionale sulle attività produttive;
b) esenzione dall'obbligo di apporre il visto di conformità o dalla necessità di fornire garanzie per i rimborsi dell'IVA, fino a un importo massimo di 70.000 euro annuali;
c) esclusione dall'applicazione delle norme relative alle società non operative;
d) esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici;
e) anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento, con una variazione in base al livello di affidabilità;
f) esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo prevista dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non superi di due terzi il reddito dichiarato;
g) esclusione dall’obbligo di fornire garanzia, per i contribuenti con un livello di affidabilità fiscale pari almeno a 9 nei tre anni fiscali precedenti a quello del ricorso, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 31 agosto 2022 n. 130.
ATTENZIONE: La determinazione dei livelli di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta che termina il 31 dicembre 2024, a cui sono associati i benefici premiali menzionati, sarà effettuata tramite un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Con lo stesso provvedimento, verranno anche specificate le annualità in cui i crediti IVA, che permettono di usufruire di tali premi, sono stati acquisiti.
Chi è obbligato a presentare i modelli ISA
I contribuenti che nel periodo d’imposta 2024 hanno svolto in prevalenza una delle attività economiche appartenenti ai settori dell’agricoltura, manifattura, servizi, attività professionali e commercio, per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, come indicato nella Tabella 1 allegata alle Istruzioni Parte Generale, sono obbligati a presentare i modelli.
Ciò riguarda sia coloro che sono tenuti ad applicare questi indici, sia coloro che, pur non applicandoli, devono comunque presentare i modelli per le seguenti ragioni:
- svolgono due o più attività d’impresa che non rientrano nello stesso indice sintetico di affidabilità fiscale, e l’importo dei ricavi dichiarati per queste attività supera il 30% del totale dei ricavi dichiarati per l’attività prevalente;
- esercitano attività d’impresa, arte o professione e fanno parte di un gruppo IVA, come previsto dal Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
I contribuenti che, nel periodo d’imposta 2024, hanno dichiarato redditi derivanti prevalentemente dall’esercizio di una delle seguenti attività economiche, devono fornire le informazioni necessarie per l’elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale:
a) Ingegneria, codice attività 71.12.10;
b) Commercialisti, codice attività 69.20.01;
c) Esperti contabili, codice attività 69.20.03;
d) Consulenti del lavoro, codice attività 69.20.04;
e) Progettazione, pianificazione e supervisione di scavi archeologici, codice attività 71.11.01;
f) Architettura n.c.a., codice attività 71.11.09;
g) Servizi veterinari, codice attività 75.00.00;
h) Attività legali e giuridiche, codice attività 69.10.10.
Questi contribuenti devono compilare uno dei seguenti modelli approvati con il provvedimento prot. 131055 del 17 marzo 2025:
- DK02U - Per le attività degli studi di ingegneria (lettera a);
- DK05U - Per i servizi forniti da commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro (lettere b-d);
- DK18U - Per le attività degli studi di architettura (lettere e-f);
- DK22U - Per i servizi veterinari (lettera g);
- DK04U - Per le attività degli studi legali (lettera h).
Per semplificare la compilazione dei modelli ISA in parola, i contribuenti che utilizzano il programma RedditiOnLine hanno la possibilità di importare nel software per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale i dati presenti nei modelli di dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2024, grazie alla corrispondenza dei dati individuata negli Allegati 2 e 3, utilizzando l’apposita funzionalità informatica.
Va ricordato, infatti, che i modelli devono essere trasmessi via telematica, insieme alla dichiarazione dei redditi, attraverso i servizi Entratel o Fisconline, sia direttamente dal contribuente che tramite intermediari abilitati.
Le specifiche tecniche relative a questa trasmissione sono state approvate con altro provvedimento, il n. 131056 sempre del 17 marzo 2025.
Modelli ISA. Soggetti esclusi
Sono esclusi dall’applicazione degli ISA:
a) i contribuenti che hanno avviato l’attività durante il periodo d’imposta;
b) i contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta;
c) i contribuenti che dichiarano ricavi come indicato nell’articolo 85, comma 1, esclusi quelli delle lettere c), d) ed e), o compensi come specificato nell’articolo 54 del TUIR, superiori al limite stabilito dal decreto che approva o aggiorna gli ISA relativi. Per determinare il limite di esclusione dall’applicazione degli ISA per i modelli DG40U, DG50U, DG69U e DK23U, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e ridotti delle esistenze iniziali, in conformità con gli articoli 92 e 93 del TUIR;
d) i contribuenti che non operano in condizioni di normale attività;
e) i contribuenti che usufruiscono del regime forfetario agevolato, del regime fiscale di favore per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, e che utilizzano altri criteri forfetari per determinare il reddito;
f) i contribuenti che gestiscono due o più attività d’impresa che non rientrano nello stesso ISA, se l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non incluse nell’ISA per l’attività principale, compresi quelli di eventuali attività complementari previste dall’ISA specifico, supera il 30% del totale dei ricavi dichiarati;
g) i contribuenti con una categoria reddituale diversa da quella per cui è stato approvato l’ISA, quindi diversa da quella prevista nel quadro contabile del modello ISA approvato per l’attività svolta;
h) gli enti non commerciali del Terzo Settore che scelgono la determinazione forfetaria del reddito d’impresa;
i) le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario:
l) le imprese sociali;
m) le società cooperative, consorzi e società consortili che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, nonché le cooperative formate da utenti non imprenditori che agiscono solo per il bene degli utenti stessi;
n) i soggetti che gestiscono, in qualsiasi forma di società cooperativa, le attività di “Trasporto su taxi” - codice attività 49.33.10 e di “Trasporto su veicoli a noleggio con conducente” - codice attività 49.33.20, di cui all’ISA DG72U;
o) le corporazioni dei piloti di porto che esercitano le attività indicate nell’ISA DG77U;
p) i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA.
NOTA BENE: Con riferimento alla lettera g), per il periodo d’imposta 2024 è previsto che, coloro che esercitano in forma d’impresa una delle attività di cui agli ISA: DK02U – Attività degli studi di ingegneria, DK04U – Attività degli studi legali, DK05U – Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro, DK18U – Attività degli studi di architettura, DK22U – Servizi veterinari, indicano nei modelli REDDITI 2025 la causa di esclusione di cui alla lettera g) ma sono comunque tenuti alla presentazione del modello ISA.
Specifiche tecniche
Con il provvedimento firmato anch’esso il 17 marzo 2025, prot. 131056, è stato fissato anche il processo telematico per l'invio dei dati necessari all'applicazione degli Indici.
Poiché i modelli ISA fanno parte integrante della dichiarazione Redditi, con il medesimo provvedimento sono stati approvati i controlli per verificare la coerenza tra i modelli coinvolti.
In particolare:
- l'allegato 1 fornisce le specifiche tecniche che devono seguire i soggetti incaricati della trasmissione telematica dei dati relativi all'applicazione degli ISA, da dichiarare tramite i modelli Redditi 2025;
- l'allegato 2 riguarda la procedura di verifica della coerenza tra i dati presenti nei modelli Redditi 2025 e quelli richiesti nei modelli ISA.
Modelli ISA e CPB
Infine, il modello ISA deve essere presentato anche dai contribuenti che hanno aderito al Concordato preventivo biennale (CPB) per i periodi d’imposta relativi al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025.
Questi contribuenti, per le suddette annualità, sono comunque obbligati, come previsto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, a:
a) rispettare i normali obblighi contabili e dichiarativi;
b) presentare i modelli ISA.
Principali modifiche alla modulistica Isa 2025
I principali aggiornamenti sui modelli Isa 2025 riguardano:
- la gestione delle Stp (società tra professionisti);
- l’eliminazione dell’informazione relativa all'anno di inizio attività;
- alcune modifiche ai quadri F e H;
- l’adeguamento degli Isa ai nuovi codici Ateco 2025.
In merito all’eliminazione del campo "anno inizio attività" dal frontespizio di 23 modelli Isa, questo intervento ha l'obiettivo di:
- evitare la richiesta di dati che sono già presenti in altri quadri dei modelli dichiarativi o che sono già conosciuti dall’Agenzia delle Entrate;
- consentire agli operatori economici di accedere, tramite l'area riservata del sito web istituzionale, ai dati già detenuti dall'Agenzia delle Entrate che possono essere utili per l'adempimento degli obblighi fiscali.
Tempistiche
E’ importante ricordare le seguenti date:
- 30 aprile 2025: termine entro il quale Sogei metterà a disposizione i software Isa/Cpb;
- 30 settembre 2025: in base alla modifica prevista nello schema di decreto correttivo approvato dal Consiglio dei ministri il 13 marzo 2025, termine entro il quale i contribuenti che intendono aderire al Cpb dovranno inviare la richiesta di adesione;
- 31 ottobre 2025: termine entro il quale il contribuente dovrà trasmettere la dichiarazione dei redditi, includendo i dati Isa/Cpb.
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