Esonero contributivo agricolo 2020: cosa fare dopo l’annullamento Inps

Pubblicato il 08 gennaio 2026

Il messaggio INPS n. 72 del 7 gennaio 2026 interviene su una misura di particolare rilevanza per il settore agricolo, fornendo indicazioni operative in merito agli esiti dei controlli ex post relativi all’esonero della quota di contribuzione datoriale previsto per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.

L’agevolazione contributiva è stata introdotta dall’articolo 222, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 nell’ambito degli interventi emergenziali adottati a sostegno delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con il messaggio in esame, l’Istituto nazionale della previdenza sociale comunica l’avvio della notifica dei provvedimenti di annullamento dell’esonero nei confronti dei datori di lavoro per i quali, all’esito delle verifiche successive alla concessione del beneficio, non risultano soddisfatti i requisiti normativamente previsti.

Ambito dell’esonero contributivo

L’esonero contributivo è stato riconosciuto ai datori di lavoro delle imprese appartenenti a specifiche filiere del settore agricolo e agroalimentare, individuate espressamente dal legislatore.

Rientrano nell’ambito applicativo dell’agevolazione le imprese operanti nei seguenti comparti:

Natura dell’agevolazione contributiva

L’agevolazione consiste in un esonero della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riferita al periodo compreso tra 1° gennaio 2020 e 30 giugno 2020.

La misura è stata concepita come intervento straordinario di riduzione del costo del lavoro, finalizzato a sostenere la liquidità delle imprese agricole in una fase caratterizzata da gravi difficoltà economiche e operative.

I controlli ex post sull’esonero contributivo

Il messaggio INPS n. 72 del 7 gennaio 2026 chiarisce che l’Istituto ha concluso i controlli ex post volti a verificare la sussistenza dei requisiti legittimanti la concessione dell’agevolazione.

L’Istituto comunica che sono in fase di notificazione i provvedimenti di annullamento relativi alle domande di esonero per le quali i controlli ex post hanno avuto esito negativo.

La notificazione del provvedimento rappresenta un momento di particolare rilievo, in quanto da essa decorrono:

Le motivazioni del rigetto dell’agevolazione sono riportate:

  1. nel provvedimento di annullamento notificato al datore di lavoro;
  2. nelle “note di elaborazione” presenti in calce al modulo di domanda di esonero.

Nelle note di elaborazione sono inoltre indicati:

Gestione del debito contributivo a seguito dell’annullamento

A seguito dell’annullamento dell’esonero, l’importo corrispondente alla contribuzione datoriale precedentemente non versata viene esposto come debito nell’estratto conto aziendale del datore di lavoro.

È fondamentale che il contribuente, anche con il supporto del proprio consulente, proceda a una verifica tempestiva della posizione contributiva al fine di valutare le modalità di regolarizzazione più appropriate.

Richiesta di calcolo delle somme aggiuntive

Il datore di lavoro può presentare una “Richiesta calcolo somme aggiuntive” attraverso la funzione di Comunicazione Bidirezionale.

Tale funzione è accessibile dalla sezione “Telematizzazione” del Cassetto Previdenziale del Contribuente e consente di ottenere il dettaglio degli importi dovuti, comprensivi di sanzioni e interessi.

Istanza di rateazione

In alternativa al pagamento in unica soluzione, il contribuente può presentare un’istanza di rateazione, sempre tramite il Cassetto Previdenziale del Contribuente.

La rateazione rappresenta uno strumento di particolare utilità per le imprese che presentano difficoltà di liquidità e consente di dilazionare il pagamento del debito secondo i piani previsti dalla normativa vigente.

Regime sanzionatorio e riduzione delle sanzioni civili

In presenza di determinate condizioni, la sanzione civile applicabile al debito contributivo può essere ridotta del 50%.

La riduzione si applica nei seguenti casi:

In caso di pagamento rateale, l’INPS precisa che l’applicazione della sanzione in misura ridotta è subordinata al versamento della prima rata.

Il mancato pagamento della prima rata comporta la perdita del beneficio della riduzione sanzionatoria.

Istanza di riesame dei provvedimenti di annullamento

Avverso i provvedimenti di annullamento dell’esonero contributivo, il datore di lavoro ha la possibilità di presentare una istanza di riesame.

Il riesame rappresenta uno strumento amministrativo volto a consentire all’INPS una nuova valutazione della posizione, alla luce di eventuali elementi non considerati o di chiarimenti forniti dal contribuente.

L’istanza di riesame deve essere presentata:

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