Licenziamento orale, chi deve provarlo? Le regole della Cassazione
Pubblicato il 25 febbraio 2026
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In caso di dedotto licenziamento orale, il lavoratore deve provare che la cessazione del rapporto sia riconducibile alla volontà del datore di lavoro, non essendo sufficiente dimostrare la mera interruzione della prestazione.
In presenza di una lettera di dimissioni non disconosciuta, la domanda deve essere respinta. L’onere della prova resta regolato dall’articolo 2697 del codice civile.
Licenziamento orale e onere della prova: l’ordinanza della Cassazione n. 4077/2026
Con ordinanza n. 4077 pubblicata il 23 febbraio 2026, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – è intervenuta su una controversia avente ad oggetto differenze retributive, trattamento di fine rapporto (TFR), risarcimento del danno e dedotto licenziamento orale.
La decisione riveste particolare interesse per il tema dell’onere della prova in caso di licenziamento orale, ambito nel quale la Corte ribadisce un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità.
Il caso esaminato
Il giudizio trae origine da un’azione promossa da un lavoratore nei confronti del datore di lavoro, titolare di un esercizio commerciale, con la quale venivano avanzate plurime domande connesse allo svolgimento del rapporto.
In particolare, il lavoratore chiedeva il riconoscimento di differenze retributive e del trattamento di fine rapporto (TFR), nonché il risarcimento del danno biologico e del danno derivante dall’omesso versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell’articolo 2116 del codice civile. Veniva inoltre richiesto l’accertamento di ulteriori periodi di lavoro rispetto a quelli riconosciuti dal datore e la declaratoria di illegittimità del licenziamento, che il lavoratore assumeva essere stato intimato in forma orale.
Il Tribunale aveva rigettato integralmente le domande.
In sede di gravame, tuttavia, la Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, accertando l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, con inquadramento al VII livello del CCNL Commercio e Terziario, e condannando il datore di lavoro al pagamento di euro 26.839,01 lordi, di cui euro 2.668,16 a titolo di TFR, oltre accessori di legge. Le ulteriori domande erano state invece respinte.
Avverso tale decisione il datore di lavoro ha proposto ricorso principale, mentre il lavoratore ha presentato ricorso incidentale articolato in quattro motivi.
L’esito del giudizio di legittimità
Nell'ambito del giudizio di legittimità, il ricorso principale proposto dal datore di lavoro è stato dichiarato inammissibile e il ricorso incidentale del lavoratore è stato integralmente rigettato.
Le spese sono state compensate tra le parti ed è stato inoltre disposto il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Particolare rilievo assume, nell’ambito del ricorso incidentale, il motivo relativo al dedotto licenziamento orale.
Il principio in materia di licenziamento orale
In relazione al motivo concernente il dedotto licenziamento orale, il lavoratore sosteneva che la cessazione del rapporto fosse avvenuta per iniziativa datoriale, seppure in assenza di forma scritta, e contestava la decisione della Corte territoriale nella parte in cui aveva ritenuto gravante su di lui l’onere di provarne l’esistenza.
Nel riesaminare la questione, il giudice di legittimità ha richiamato un orientamento ormai consolidato, secondo cui il lavoratore che impugni un licenziamento asseritamente intimato in forma orale deve dimostrare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto sia riconducibile alla volontà del datore di lavoro, anche se manifestata attraverso comportamenti concludenti.
Non è sufficiente, a tal fine, provare la semplice cessazione della prestazione lavorativa.
Tale impostazione si fonda sulla regola generale in materia di riparto dell’onere della prova di cui all’articolo 2697 del codice civile.
La Corte ha inoltre precisato che, qualora il datore di lavoro deduca che il rapporto si sia concluso per dimissioni e, all’esito dell’istruttoria, permanga una situazione di incertezza probatoria, la domanda del lavoratore deve essere respinta, non potendo l’incertezza stessa tradursi in un vantaggio per chi agisce in giudizio.
Di seguito il principio di diritto richiamato in decisione:
L’applicazione al caso concreto
Ebbene, nel caso esaminato:
- il lavoratore non aveva fornito prova che la cessazione del rapporto fosse riconducibile a una volontà datoriale;
- era presente agli atti una lettera di dimissioni datata 31 ottobre 2003, sottoscritta dal lavoratore;
- tale sottoscrizione non era stata oggetto di disconoscimento.
La Corte ha quindi ritenuto corretta la decisione della Corte d’Appello, che aveva escluso la sussistenza di un licenziamento orale.
È stata inoltre esclusa la violazione dell’articolo 5 della legge n. 604/1966, norma che disciplina l’onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento.
La Cassazione, sul punto, ha chiarito che tale disposizione presuppone un licenziamento pacificamente avvenuto e riguarda la diversa questione della legittimità del recesso, non quella della sua esistenza.
Licenziamento orale: riparto onere prova e implicazioni operative
L’ordinanza n. 4077/2026 conferma un orientamento rigoroso in materia di riparto dell’onere probatorio nei casi di licenziamento orale. Il lavoratore che deduce l’intimazione verbale deve dimostrare:
- la riconducibilità della cessazione del rapporto alla volontà del datore di lavoro;
- l’assenza di dimissioni volontarie.
La mera interruzione della prestazione lavorativa non costituisce prova sufficiente.
Dal punto di vista operativo, la decisione evidenzia l’importanza della corretta gestione documentale del rapporto di lavoro, in particolare per quanto concerne:
- le comunicazioni di cessazione;
- le lettere di dimissioni;
- la conservazione della documentazione sottoscritta dal lavoratore.
L’ordinanza si inserisce dunque nel solco di una giurisprudenza costante, rafforzando il principio secondo cui l’accertamento del licenziamento orale richiede una prova specifica e rigorosa del fatto costitutivo della domanda.
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