Indennità malattia trasporto pubblico locale: domande entro il 31 marzo

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Come reso noto con comunicato del 24 febbraio 2026, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha formalmente avviato la procedura per l’acquisizione dei dati finalizzati alla ripartizione delle risorse destinate alla copertura dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende del trasporto pubblico locale (TPL) a titolo di integrazione dell’indennità di malattia per l’anno di competenza 2025.

Vediamo di che si tratta.

Inquadramento normativo

La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) ha previsto uno specifico intervento volto a sostenere le aziende del settore del trasporto pubblico locale in relazione agli oneri derivanti dall’integrazione dell’indennità di malattia corrisposta ai dipendenti.

Il comma 148 dell’articolo 1 disciplina, in particolare, il meccanismo di copertura finanziaria dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese del comparto, in considerazione delle peculiarità del settore e della struttura dei contratti collettivi applicati.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), all’articolo 1, comma 273, ha ulteriormente consolidato il sistema di riparto delle risorse, prevedendo un intervento strutturato a favore delle aziende del trasporto pubblico locale. Tale disposizione costituisce la base normativa del Comunicato 2026, che richiama espressamente la norma quale fondamento dell’attivazione della procedura.

Il Decreto Interministeriale 6 agosto 2007, adottato dal ministro del lavoro di concerto con il ministro delle infrastrutture, disciplina:

  • le modalità di ripartizione delle risorse;
  • i criteri di determinazione degli importi spettanti;
  • la procedura istruttoria;
  • i termini per la presentazione delle domande.

In particolare, l’articolo 4, comma 3, stabilisce che il mancato rispetto del termine per la trasmissione della documentazione comporta la decadenza dal beneficio.

Il comunicato del 24 febbraio 2026 riguarda esclusivamente gli oneri sostenuti nell’anno di competenza 2025.

È opportuno chiarire che:

  • l’anno di competenza coincide con il periodo di riferimento delle integrazioni di malattia effettivamente anticipate dalle aziende;
  • la procedura attivata nel 2026 è finalizzata alla ripartizione delle risorse relative a tale annualità;
  • non sono ammesse compensazioni riferite ad annualità diverse.

Questa precisazione assume rilievo ai fini della corretta compilazione della Tabella Oneri (allegato 3), nella quale devono essere riportati esclusivamente i dati riferiti al 2025.

Soggetti legittimati alla presentazione della documentazione

Possono accedere alla procedura le aziende del settore del trasporto pubblico locale che abbiano anticipato nel 2025 somme a titolo di integrazione dell’indennità di malattia in conformità alla disciplina contrattuale applicabile.

È necessario che l’impresa:

  1. risulti regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
  2. sia rappresentata da un legale rappresentante munito dei poteri di firma;
  3. sia in grado di attestare i dati dichiarati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Documentazione richiesta

Il comunicato individua espressamente la documentazione da trasmettere, che deve essere predisposta utilizzando i modelli allegati.

Allegato 1 – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il documento ha la funzione di attestare:

  • la veridicità dei dati riportati;
  • l’ammontare complessivo degli oneri sostenuti;
  • la conformità delle informazioni fornite alla documentazione contabile.

Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio

Ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 445/2000, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione i certificati sono sostituiti da dichiarazioni sostitutive e non è ammessa la produzione del certificato camerale rilasciato dalla CCIAA.

Pertanto, l’azienda deve compilare e sottoscrivere l’allegato 2 in sostituzione del certificato.

Allegato 3 – Tabella oneri aggiuntivi anno 2025

La tabella oneri rappresenta il documento centrale ai fini della quantificazione del rimborso.

Nella tabella devono essere indicati:

  • il numero dei dipendenti addetti specificamente al trasporto pubblico locale nel 2025;
  • le voci A1;
  • le voci A2;
  • il Totale B1;
  • il Totale B2;
  • le voci D1;
  • le voci D2;
  • l’importo complessivo C + D.

È obbligatorio verificare che l’importo complessivo indicato nella Tabella coincida con quello dichiarato nell’allegato 1.

Modalità di sottoscrizione della documentazione

Le istruzioni operative stabiliscono che:

  • ciascun allegato deve essere compilato in ogni sua parte;
  • la sottoscrizione deve essere apposta dal legale rappresentante;
  • la firma deve essere estesa e leggibile.

Firma digitale e firma autografa

Nel caso in cui l’azienda non disponga di firma digitale:

  1. l’allegato deve essere compilato elettronicamente;
  2. il documento deve essere stampato;
  3. il legale rappresentante deve apporre firma autografa;
  4. deve essere allegata copia del documento di identità in corso di validità.

Trasmissione della documentazione via PEC

La documentazione deve essere trasmessa esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: dgprevidenza.div3@pec.lavoro.gov.it

Non sono previste modalità alternative di invio.

È opportuno che l’oggetto della PEC riporti un riferimento chiaro al “Comunicato 2026 – Indennità di malattia TPL – anno 2025”, i file siano denominati in modo coerente (es. “Allegato_1_RagioneSociale.pdf”).

Il termine per la trasmissione della documentazione è fissato al 31 marzo 2026 ed è espressamente qualificato come perentorio.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Decreto Interministeriale 6 agosto 2007:

  • la mancata trasmissione entro il termine comporta la decadenza dal beneficio;
  • non è prevista rimessione in termini automatica;
  • l’Amministrazione non può ammettere documentazione tardiva.

Contraddittorio

In caso di comunicazione di preavviso di rigetto:

  1. l’Amministrazione indica i motivi ostativi all’accoglimento;
  2. l’azienda può presentare osservazioni;
  3. l’azienda può produrre documenti integrativi;
  4. il Ministero valuta le controdeduzioni prima dell’adozione del provvedimento finale.
Allegati

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