Estesa al settore edile l'opzione tra assegno ordinario di invalidità e l'indennità di disoccupazione

Pubblicato il 09 agosto 2013 Il diritto di optare tra l'assegno ordinario di invalidità e l'indennità di disoccupazione limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato e ferma restando l'incumulabilità delle due prestazioni è stato riconosciuto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 234 del 22 luglio 2011.

In seguito, l'Inps, con circolare n. 138 del 26 ottobre del 2011, ha fornito le istruzioni operative circa l'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali.

Ora l'Istituto, con messaggio n. 12903 dell'8 agosto 2013, precisa che il diritto di opzione viene esteso anche ai trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia.

Condizione essenziale è che l'assicurato presenti alla competente struttura Inps la domanda, da cui risulti in maniera inequivocabile la propria volontà di scegliere il trattamento speciale di disoccupazione al posto dell'assegno ordinario di invalidità. In caso di opzione a favore del trattamento speciale di disoccupazione, l'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità rimane sospesa per tutto il periodo di fruizione dell'indennità.
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