Fondo di solidarietà aziende di trasporto

Pubblicato il 12 febbraio 2016

L’INPS, con circolare n. 27 dell’11 febbraio 2016, ha fornito chiarimenti in merito all’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico, istituito dal D.I. n. 86985/2015.

Il suddetto Fondo di solidarietà:

Finanziamento delle prestazioni

I contributi per il finanziamento delle prestazioni ordinarie dal Fondo sono dovuti a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo del Fondo (marzo 2015), ma l’adeguamento dell’aliquota contributiva per il finanziamento delle prestazioni ordinarie è stato fissato a decorrere dal mese di febbraio 2016.

Infatti, da febbraio 2016, ai fini della compilazione del flusso UniEmens, la contribuzione ordinaria sarà calcolata nell’aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti.

Spiega, inoltre, la circolare n. 27/2016 che le aziende potranno versare il contributo ordinario, dovuto dal periodo di paga in corso al 19 marzo 2015 al mese di gennaio 2016, entro il 16 maggio 2016.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy