Illegittimi i controlli preventivi sui passeggeri sospettabili

Pubblicato il 25 maggio 2012 Costituendo i provvedimenti di perquisizione e sequestro dei mezzi di ricerca della prova che presuppongono, in quanto tali, l'esistenza di una notizia di reato e l'avvenuta iscrizione del procedimento nel relativo registro, gli stessi non possono essere disposti sulla base della mera indicazione del tipo di reato sospettato.

E’ quanto sottolineato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 19618 del 24 maggio 2012, pronunciata con riferimento al ricorso avanzato dalla Procura di Pisa avverso la decisione con cui il Tribunale del riesame aveva escluso la possibilità di disporre, preventivamente, la perquisizione ed il sequestro delle credenziali di accesso al sistema informatico di prenotazione dei voli online della Ryanair al fine di poter “identificare per tempo i passeggeri sospettabili di fungere da corrieri internazionali di stupefacenti”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Personale domestico - Ipotesi di accordo del 28/10/2025

05/11/2025

Metalmeccanica pmi Confimi. Rinnovo economico

05/11/2025

Ccnl lavoro domestico. Rinnovo

05/11/2025

Sorveglianza sanitaria: prevenzione e visita mediche per alcol e droghe

05/11/2025

Debiti Inps e Inail: come funziona la nuova rateazione fino a sessanta rate

05/11/2025

Quota 100 e divieto di cumulo. Consulta: censure inammissibili

05/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy