Illegittimi i controlli preventivi sui passeggeri sospettabili

Pubblicato il 25 maggio 2012 Costituendo i provvedimenti di perquisizione e sequestro dei mezzi di ricerca della prova che presuppongono, in quanto tali, l'esistenza di una notizia di reato e l'avvenuta iscrizione del procedimento nel relativo registro, gli stessi non possono essere disposti sulla base della mera indicazione del tipo di reato sospettato.

E’ quanto sottolineato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 19618 del 24 maggio 2012, pronunciata con riferimento al ricorso avanzato dalla Procura di Pisa avverso la decisione con cui il Tribunale del riesame aveva escluso la possibilità di disporre, preventivamente, la perquisizione ed il sequestro delle credenziali di accesso al sistema informatico di prenotazione dei voli online della Ryanair al fine di poter “identificare per tempo i passeggeri sospettabili di fungere da corrieri internazionali di stupefacenti”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Concorso magistrati ausiliari onorari: bando CSM in scadenza

10/04/2026

Reddito di libertà: aumento a 530 euro e ripartizione delle risorse

10/04/2026

Comunicazione rilevante Global minimum tax: regole, termini e invio

10/04/2026

Casa familiare intestata a un coniuge: indennizzo all'altro se c’è sproporzione

10/04/2026

Visto di conformità leggero: controllo anche sostanziale

10/04/2026

Procedure di insolvenza UE: norme comuni e pre-pack

10/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy