Immobili rurali, le variazioni catastali sono retroattive

Pubblicato il 11 gennaio 2014 La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 422 depositata il 10 gennaio 2014, stabilisce che le richieste di variazione catastale e le annotazioni richieste per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati hanno valore retroattivo per i cinque anni antecedenti quello in cui sono state presentate le relative domande.

Applicato così l'articolo 2, comma 5-ter, del DL n. 102/2013 che, in sede di conversione in legge n. 124/2013, fissa la retroattività delle domande di variazione catastale. Nell'ordinanza si indica che tale disposizione è efficace fino all'anno di imposta 2006, tenendo in considerazione il fatto che le prime istanze di variazione avrebbero potuto essere presentate entro il 30 settembre 2011.

Ora sono chiamate in causa le casse comunali, visti gli effetti che scaturiranno dall'ordinanza, quale il fatto che i contribuenti che hanno ottenuto la qualificazione di immobile rurale possono non pagare l'Ici e chiedere la restituzione di quanto versato nei 5 anni precedenti.

Si annulla così una sentenza di appello con rinvio alla Commissione tributaria regionale per la decisione di una questione che interessa il Comune di Mirandola.
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