Per le fatture elettroniche emesse nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2025, il pagamento dell’imposta di bollo deve essere effettuato entro il 3 giugno 2025, ma solo se l’ammontare supera i 5.000 euro. Se invece la cifra è inferiore a tale soglia, è possibile rimandare il versamento fino al 30 settembre 2025, ottenendo così un rinvio del pagamento.
Il limite dei 5.000 euro si riferisce al totale dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre in questione. Quando l’importo è al di sotto di questa soglia, il contribuente ha la possibilità di effettuare il pagamento in una data successiva stabilita dall’Agenzia delle Entrate.
È importante ricordare che l’imposta complessiva relativa alle fatture elettroniche deve essere saldata utilizzando il modello F24, presentato dal contribuente.
L'Agenzia delle Entrate, ogni trimestre solare, analizza le fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio (SdI) e accettate senza errori, al fine di verificare se è stato correttamente segnalato l’obbligo di applicazione dell’imposta di bollo. Rientrano in questa valutazione anche i documenti elettronici predisposti con il formato della fattura elettronica ordinaria e utilizzati per comunicare le operazioni effettuate con soggetti esteri. Se in questi documenti il campo “Bollo virtuale” è impostato su “SI”, essi vengono inclusi nel conteggio per il calcolo dell’imposta dovuta.
Nel caso in cui siano state emesse fatture che rientrano tra quelle soggette a imposta di bollo ma che non riportano l’indicazione necessaria, l’Agenzia segnala queste irregolarità al soggetto che ha generato il documento: il fornitore o prestatore del servizio oppure, se si tratta di autofatture emesse per regolarizzare operazioni, all’acquirente o committente.
Il risultato dell’attività di controllo si traduce nella pubblicazione, all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, di due distinti elenchi riferiti alle fatture elettroniche emesse nel trimestre considerato:
Per l’anno 2025, le scadenze previste sono le seguenti:
Primo trimestre |
Il pagamento dell’imposta di bollo dovrà essere effettuato entro il 3 giugno (prima data lavorativa utile), nel caso in cui l’importo complessivo superi 5.000 euro. Se invece la somma è pari o inferiore a tale soglia, sarà possibile rimandare il pagamento fino al 30 settembre. |
Secondo trimestre |
il versamento è previsto entro il 30 settembre qualora l’importo ecceda i 5.000 euro. Se l’ammontare è inferiore, sarà consentito differire il pagamento fino al 1° dicembre, primo giorno lavorativo successivo al 30 novembre. |
NOTA BENE: Se la somma complessiva da versare per il primo e secondo trimestre del 2025 non oltrepassa i 5.000 euro, è ammesso effettuare il pagamento per entrambi i periodi entro il 1° dicembre, che rappresenta la prima giornata lavorativa dopo la fine di novembre.
È importante non confondere la modalità con cui si paga l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche con il cosiddetto “bollo virtuale”, previsto dall’articolo 15 del DPR 633/72. Quest’ultimo rappresenta una forma alternativa di pagamento, che può essere richiesta da chi ne ha interesse, e si applica a determinati atti e documenti stabiliti tramite specifici decreti ministeriali.
Il procedimento per il bollo virtuale prevede che il contribuente inoltri una richiesta di autorizzazione all’Agenzia delle Entrate, riporti sui documenti cartacei l’indicazione dell’imposta assolta in modo virtuale, presenti una dichiarazione annuale per calcolare l’importo dovuto e, infine, effettui il pagamento tramite il modello F24.
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