Indicazioni operative Inps sulla solidarietà contributiva negli appalti

Pubblicato il 11 agosto 2012 Con la circolare n. 106, del 10 agosto 2012, l'Inps fornisce indicazioni operative relativamente alla solidarietà contributiva in materia di appalti alla luce delle novità introdotte dal DL n. 16, del 2 marzo 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 44, del 26 aprile 2012.

L'Istituto precisa che, a partire dal 29 aprile 2012, il regime previsto per il committente obbligato in solido è esteso anche all'appaltatore chiamato in solidarietà. Il vincolo di solidarietà termina dopo due anni dalla cessazione dell'appalto e si è chiamati a rispondere per l'intero importo della contribuzione previdenziale dovuta; dal 10 febbraio 2012, data di entrata in vigore del DL n. 5/2012, non si risponde delle sanzioni civili come previsto dall'art. 21 del decreto.

Sono tutelati tutti i lavoratori, compresi quelli impiegati con tipologie contrattuali diverse da quella di lavoro subordinato, ed i lavoratori in nero, purché impiegati direttamente nell'opera o nel servizio oggetto dell'appalto.
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