Informativa al cliente sui Cirio bond. Dichiarazioni generiche insufficienti

Pubblicato il 12 luglio 2012 L'adempimento di un obbligo informativo in un settore negoziale ad alto contenuto tecnico quale quello dell'intermediazione finanziaria non può essere dimostrato attraverso la prova della sottoscrizione di dichiarazioni generiche da parte del cliente. Questo tipo di dichiarazione, infatti, non può essere qualificata come confessione stragiudiziale.

E’ l’assunto sulla base del quale la Corte di cassazione, con la sentenza n. 11412 del 6 luglio 2012, ha confermato la decisione di condanna, impartita dai giudici di merito nei confronti di un istituto di credito, alla restituzione ai clienti degli importi dagli stessi investiti in delle obbligazioni Cirio, poi rivelatesi titoli in default, e per le quali era stato sottoscritto un modello prestampato in cui si dava atto di aver ricevuto le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del grado di rischiosità delle operazioni.

Queste dichiarazioni unilateralmente redatte dalla banca – continua la Corte – erano da considerare come del tutto inidonee ad assolvere gli oneri informativi posti a carico dell'intermediario ai sensi dell'articolo 21 del Decreto legislativo n. 58/1998 e dell'articolo 29 del Reg. Consob n. 11522 del 1998.
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