Interessi anatocistici a istanza

Pubblicato il 11 aprile 2006

, con la sentenza 4935, dell’8 marzo precisato che il Fisco può essere condannato al pagamento degli interessi anatocistici, purché il contribuente ne faccia esplicita richiesta in sede di ricorso. L’anatocismo comporta il pagamento degli interessi sull’importo degli interessi già maturati e non trova ostacolo nè nelle disposizioni di legge che regolano il rimborso delle imposte pagate in eccedenza rispetto al dovuto nè nelle particolari caratteristiche strutturali del processo tributario. , pertanto, riconosce che il contribuente ha diritto alla liquidazione dei crediti risultanti per esempio dalla dichiarazione dei redditi e dei relativi interessi dovuti sugli interessi già maturati, ma ne deve fare espressa richiesta nell’atto introduttivo del giudizio. Viceversa, per l’Amministrazione finanziaria è prevista  la condanna al pagamento degli interessi anatocistici, a patto che si tratti di interessi accumulatisi per almeno sei mesi alla data della domanda.

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