Interessi anatocistici a istanza

Pubblicato il 11 aprile 2006

, con la sentenza 4935, dell’8 marzo precisato che il Fisco può essere condannato al pagamento degli interessi anatocistici, purché il contribuente ne faccia esplicita richiesta in sede di ricorso. L’anatocismo comporta il pagamento degli interessi sull’importo degli interessi già maturati e non trova ostacolo nè nelle disposizioni di legge che regolano il rimborso delle imposte pagate in eccedenza rispetto al dovuto nè nelle particolari caratteristiche strutturali del processo tributario. , pertanto, riconosce che il contribuente ha diritto alla liquidazione dei crediti risultanti per esempio dalla dichiarazione dei redditi e dei relativi interessi dovuti sugli interessi già maturati, ma ne deve fare espressa richiesta nell’atto introduttivo del giudizio. Viceversa, per l’Amministrazione finanziaria è prevista  la condanna al pagamento degli interessi anatocistici, a patto che si tratti di interessi accumulatisi per almeno sei mesi alla data della domanda.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Proroga del termine per Modello 770 semplificato

04/06/2025

Contributo di solidarietà 2023: ruolo dei derivati speculativi nel calcolo del patrimonio netto

04/06/2025

Obbligo di istruzione e assegno di inclusione: pubblicato il decreto attuativo

04/06/2025

PEX: l’esenzione si applica anche in caso di immobile in costruzione

04/06/2025

CCNL Trasporto a fune - Ipotesi di rinnovo del 16/5/2025

03/06/2025

CCNL Consorzi di bonifica - Ipotesi di accordo del 21/5/2025

03/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy