Intervento del Ministero del lavoro sulla formazione dei lavoratori trasferiti nella stessa azienda

Pubblicato il 28 novembre 2013 Il Ministero del lavoro, con nota protocollare 37/20791 del 27 novembre 2013, si esprime in relazione ad una richiesta di parere in merito alla necessità di provvedere alla formazione di lavoratori che siano stati trasferiti da un servizio ad un altro, ex art. 37, comma 4, lett. b), del decreto legislativo n. 81/2008, nella stessa azienda, pur mantenendo la medesima qualifica.

L'articolo citato prevede che la formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione “del trasferimento o cambiamento di mansioni”, cioè l'obbligo formativo è legato ad una effettiva variazione dei rischi cui potenzialmente potrebbe essere esposto il lavoratore trasferito.

In base, quindi, alla prestazione del nuovo reparto o ufficio presso cui il lavoratore venga trasferito, si dovrà valutare l'effettiva necessità di riprovvedere alla formazione del lavoratore.

Il lavoratore dovrà essere sottoposto a una formazione specifica, qualora, pur mantenendo la medesima qualifica, venga destinato a mansioni diverse da quelle precedentemente svolte.

Nel caso in cui vi sia un trasferimento ad altro reparto o ufficio della stessa unità produttiva, con le stesse mansioni, sarà cura del datore di lavoro considerare l'opportunità di programmare gli eventuali aggiornamenti formativi necessari tenendo conto, anche sulla scorta del “documento di valutazione dei rischi, della sussistenza di effettive e concrete esigenze di adeguamento del bagaglio formativo del dipendente”.

Intanto, il Ministero del lavoro ha emanato il decreto con lo sconto contributivo per le imprese edili, confermato a quota 11,50% anche per il 2013. Confermate, quindi, per l'anno in corso sia la misura sia la spettanza dello stesso sgravio previsto dalla legge 341/1995.
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