IVA su DPI e dispositivi medici: chiarimenti

Pubblicato il 26 maggio 2025

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'aliquota IVA da applicare alla vendita di dispositivi di protezione individuale (DPI) e dispositivi medici, una volta concluso lo stato di emergenza sanitaria e con il graduale superamento delle misure di sicurezza legate al Covid. La precisazione è contenuta nella risposta a interpello n. 141 del 23 maggio 2025.

Quale aliquota IVA su dispositivi medici dopo il Covid?

Una società, attiva nel commercio all’ingrosso di articoli antinfortunistici e dispositivi monouso marcati CE, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di chiarire se l’aliquota IVA ridotta del 5% prevista dal “Decreto Rilancio” (art. 124 del D.L. n. 34/2020) si applichi ancora, nonostante la cessazione dello stato di emergenza Covid-19.

La questione riguarda in particolare indumenti protettivi per uso sanitario, come guanti, mascherine, tute, calzari, cuffie e altri articoli utilizzati sia per proteggere i lavoratori sia a scopo di rivendita.

La società chiede se la “finalità sanitaria” possa essere dimostrata tramite una dichiarazione dell’acquirente.

Origine dell’agevolazione IVA

Nel quadro legislativo italiano, l’aliquota Iva agevolata del 5% per i prodotti utili al contrasto dell’emergenza sanitaria da Covid-19 è stata istituita dal Decreto Legge n. 34/2020 (noto come Decreto Rilancio), che ha apportato modifiche alla Tabella A, Parte II-bis, allegata al Dpr n. 633/1972 (decreto sull’Iva).

Questa misura, introdotta durante la fase critica della pandemia, mirava a rendere più accessibili l’acquisto e la distribuzione di dispositivi di protezione individuale e di altri strumenti essenziali per ridurre il rischio di contagio.

Prassi amministrativa su corretta applicazione di Iva ridotta

In diversi documenti interpretativi, ricorda la risposta n. 141 del 23 maggio 2025, l’Amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti sulla corretta applicazione del regime IVA agevolato in oggetto.

In particolare la circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020 specifica che:

Concetto di finalità sanitaria

Un'ulteriore condizione per poter applicare l’aliquota del 5% è rappresentata dalla destinazione sanitaria: i prodotti devono essere ceduti con l’intento di contrastare la diffusione di virus o altri agenti patogeni, svolgendo quindi una funzione di protezione dal contagio.

Il concetto di finalità sanitaria deve essere interpretato in maniera oggettiva: possono beneficiare dell’agevolazione quei prodotti che, per le loro specifiche tecniche, risultano efficaci nel tutelare sia chi li utilizza sia la collettività dal rischio di infezioni virali ed epidemie.

Non assume alcuna importanza chi sia il venditore o l’acquirente, né in quale fase della filiera commerciale avvenga la cessione di tali beni.

Emergenza cessata: ancora valido il regime Iva agevolato?

Anche se la situazione attuale non presenta più un’emergenza sanitaria come quella vissuta nel 2020, né il legislatore nazionale né quello europeo sono intervenuti nel frattempo per modificare il regime IVA agevolato oggetto di analisi, che quindi si considera ancora pienamente valido.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, infatti, è recentemente intervenuta con la circolare n. 5/D del 14 febbraio 2023 esclusivamente per aggiornare l’elenco dei prodotti la cui importazione beneficia dell’aliquota IVA ridotta al 5%, secondo quanto previsto dal punto 1-ter.1 della Parte II-bis della Tabella A del Decreto IVA, insieme ai relativi codici doganali.

Sebbene l’adozione dei protocolli di sicurezza anti-Covid sia progressivamente venuta meno, e quindi l’uso di tali dispositivi non sia più obbligatorio per chi non appartiene al personale sanitario, in molti ambiti tali prodotti continuano ad essere impiegati su base volontaria, a testimonianza di una crescente attenzione verso la tutela della salute, sia dei lavoratori che dei clienti o utenti.à

Continuità dell’aliquota agevolata

Pertanto, se i prodotti oggetto di cessione sono dispositivi di protezione individuale o dispositivi medici inclusi tra quelli elencati nelle voci doganali indicate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell’allegato I della circolare 5/D del 2023, l’aliquota IVA ridotta del 5% si applica lungo tutta la catena di distribuzione, dal produttore fino al commercio al dettaglio. Ciò è valido in quanto si presume che la destinazione d’uso sanitaria sia soddisfatta, salvo che non vi sia una prova chiara e inequivocabile del contrario.

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