Con sentenza n. 22394/08, la Corte di cassazione ha ribadito che, in caso di separazione personale dei coniugi, l'immobile in comproprietà va sempre assegnato al coniuge affidatario dei figli, minorenni o maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, e ciò a prescindere dall'addebito della separazione. Sulla scorta di tale principio è stato accolto il ricorso presentato da una donna, affidataria dei figli minori, contro la decisione dei giudici di appello che, in considerazione dell'allontanamento della stessa dal tetto coniugale, avevano modificato le condizioni concordate assegnando la casa familiare al marito.
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