La sentenza di primo grado, se riformata, non può più rivivere

Pubblicato il 12 novembre 2011 I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 23596 dell'11 novembre 2011, hanno accolto, con rinvio, il ricorso presentato dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione con cui la Commissione tributaria regionale, in pendenza di un giudizio di rinvio, aveva fatto riferimento alla sentenza di primo grado per determinare il pagamento dovuto al fine di ottenere il condono per la definizione della lite.

Aderendo a quanto sostenuto dal Fisco, la Corte di legittimità ha rilevato come la sentenza di primo grado, una volta riformata in appello non sia più suscettibile di reviviscenza cosicché, una volta cassata la sentenza di appello ed instaurato il giudizio di rinvio gli unici esiti possibili sono “o una nuova sentenza di appello ovvero l'estinzione dell'intero giudizio”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bando ISI 2025: dall'Inail 600 milioni di euro a fondo perduto per la sicurezza

19/12/2025

Inail: nuove funzionalità per l'accesso agli atti

19/12/2025

Terzo settore: aggiornate le Norme di comportamento degli organi di controllo

19/12/2025

Prelievo erariale unico: compilazione modello F24 Accise

19/12/2025

Licenziamento per GMO dopo riorganizzazione aziendale con AI: legittimo

19/12/2025

5 per mille Onlus: elenchi 2025 pubblicati e nuove regole 2026

19/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy