La sentenza di primo grado, se riformata, non può più rivivere

Pubblicato il 12 novembre 2011 I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 23596 dell'11 novembre 2011, hanno accolto, con rinvio, il ricorso presentato dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione con cui la Commissione tributaria regionale, in pendenza di un giudizio di rinvio, aveva fatto riferimento alla sentenza di primo grado per determinare il pagamento dovuto al fine di ottenere il condono per la definizione della lite.

Aderendo a quanto sostenuto dal Fisco, la Corte di legittimità ha rilevato come la sentenza di primo grado, una volta riformata in appello non sia più suscettibile di reviviscenza cosicché, una volta cassata la sentenza di appello ed instaurato il giudizio di rinvio gli unici esiti possibili sono “o una nuova sentenza di appello ovvero l'estinzione dell'intero giudizio”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Reddito di Libertà: nuove domande dal 12 maggio 2025

08/05/2025

TFR mensile, il no definitivo: Cassazione e INL chiudono ogni spazio interpretativo

08/05/2025

Web Tax: saldo 2024 in scadenza e nuove regole acconto 2025

08/05/2025

Decreto correttivo bis: cosa cambia per CPB, adempimenti e sanzioni

08/05/2025

Sempre più vicino l'avvio del Portale nazionale del sommerso

08/05/2025

Stranieri: sì al lavoro nelle more della conversione del permesso

08/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy