Legittimario pretermesso. Reintegrato nella quota in natura

Pubblicato il 07 dicembre 2015

Con sentenza n. 24755 depositata il 4 dicembre 2015, la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha accolto il ricorso di alcune attrici, che avevano chiesto la riduzione delle disposizioni testamentarie del de cuius loro padre (che aveva lasciato ai figli maschi tutti i suoi beni mobili ed immobili ed alla moglie l'usufrutto generale sugli stessi) e la reintegrazione nella loro quota di riserva, con condanna dei convenuti altri legittimari alla corresponsione dei frutti ad esse spettanti.

Diversi i profili sollevati dalle ricorrenti avverso la pronuncia d'appello, tra cui il mancato riconoscimento della quota di legittima sotto forma di beni in natura, a fronte della loro domanda di riduzione/ reintegrazione. Ciò sull'assunto – come dichiarato dalla Corte territoriale – che le medesime attrici non avevano mai richiesto la divisione dell'asse ereditario, ma la sola quantificazione della quota loro spettante, per cui, in detta fase, non avrebbero avuto alcun diritto ad un'attribuzione in natura.

Mancata domanda di divisione non pregiudica l'attribuzione della quota in natura

Posizione contestata dalla Cassazione, secondo cui, stante la rilevata autonomia e diversità tra l'azione di divisione ereditaria e di riduzione, la mancata proposizione della prima da parte delle attrici non avrebbe mai potuto pregiudicare il loro diritto a conseguire in natura la loro quote di legittima ma avrebbe avuto, semmai, il solo effetto di determinare il protrarsi della comunione ereditaria.

Questi dunque, in conclusione, alcuni dei principi affermati dalla Suprema Corte in ordine alla vicenda di specie:

Reintegrazione quota legittima, con beni in natura

Legittimario pretermesso ha diritto ai frutti sulla quota reintegrata

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