L'età avanzata non concede il congedo

Pubblicato il 27 dicembre 2012 Il diritto a fruire del congedo parentale previsto dall'art. 42, comma 5, del D.Lgs n. 151/2001 può essere goduto da un soggetto diverso dal precedente titolare solo in ragione di ipotesi tassativamente indicate dal legislatore, fra le quali rientra quella legata alla presenza di patologie invalidanti, la cui casistica è determinata dal decreto interministeriale n. 278/2000. L'età avanzata del titolare del diritto non costituisce, secondo il Ministero, un requisito sufficiente per legittimare il godimento del congedo da parte di altri soggetti titolati.

E' quanto esposto nell'interpello n. 43, del 21 dicembre 2012, dal Ministero del lavoro, il quale risponde ad un quesito dell'Anci che – in merito all'ipotesi della presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente quali cause per la richiesta di fruizione del congedo da parte di soggetti diversi dal coniuge stesso – poneva la questione dell'età avanzata del coniuge, superiore a 80 anni, quale fattispecie di uno stato invalidante.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Videofonografici - Ipotesi di accordo del 14/04/2025

30/04/2025

Videofonografici - Nuovi minimi e una tantum

30/04/2025

Riforma magistratura onoraria: la legge entra in vigore

30/04/2025

Countdown per i somministrati al 30 giugno 2025: cosa cambia

30/04/2025

CCNL Energia e petrolio - Ipotesi di accordo del 16/04/2025

30/04/2025

Energia e petrolio - Nuovi minimi e altre novità

30/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy