Libro unico, le verifiche escludono Entrate e Gdf

Pubblicato il 26 agosto 2008 Il ministero del Lavoro, con la circolare n. 20 del 21 agosto 2008, entra nel merito dei soggetti preposti alle verifiche sul nuovo libro unico chiarendo che in virtù dell’articolo 39 del Dl 112/2008, convertito nella legge 133/2008, solo gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza sono competenti a contestare gli illeciti amministrativi di istituzione e tenuta, registrazione, esibizione e conservazione del libro unico del lavoro, nonché ad irrogare le sanzioni pecuniarie amministrative previste. A tal proposito si rileva che la circolare sia andata oltre la previsione della legge 133 che limita al comma 7 la competenza ai fini della sola contestazione della violazione. La circolare, invece, amplia la limitazione stabilendo che il libro unico del lavoro può essere “verificato” solo dagli ispettori del Lavoro e degli Istituti. Tale interpretazione potrebbe contrastare con quanto contenuto nell’articolo 21 del Dpr 600/73 che dispone che “le somme e i valori corrisposti a ciascun dipendente devono risultare dal libro paga o da documenti equipollenti tenuti ai sensi della vigente legislazione sul lavoro”, la cui verifica è di competenza della Guardia di Finanza e dell’agenzia delle Entrate.
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