Un licenziamento disciplinare basato su più addebiti può essere legittimo anche se alcune condotte risultano infondate, qualora la gravità complessiva impedisca la continuazione del rapporto di lavoro.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nel testo dell'ordinanza n. 16358 del 17 giugno 2025, pronunciata sul licenziamento per giusta causa di una lavoratrice, basato su una pluralità di addebiti disciplinari.
Il caso esaminato
Tra i motivi di addebito vi erano due distinte condotte, concretizzatesi in primo luogo nell'allontanamento della dipendente dalla residenza durante le fasce di reperibilità e, in secondo luogo, nell'aver svolto attività a dispetto dello stato di malattia.
La Corte d'appello aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento, escludendo che le attività svolte dalla lavoratrice fossero incompatibili con la malattia (disturbo depressivo reattivo) o tali da determinare il rischio di pregiudicare o ritardare il recupero fisico.
Nella specie, aveva ritenuto che la partecipazione occasionale a un coro in una funzione religiosa privata fosse una attività di modesta portata, limitata alla vita privata, e quindi non necessitasse dell'autorizzazione della datrice di lavoro.
Tuttavia, la Corte di merito non aveva preso in considerazione i fatti relativi all'allontanamento durante le fasce orarie di reperibilità, un errore evidenziato dal datore di lavoro nel ricorso alla Cassazione.
La Suprema Corte ha ritenuto fondata questa doglianza, sottolineando che la contestazione disciplinare riguardava chiaramente due distinte condotte.
Pertanto, escluso il primo addebito, era necessario valutare anche il secondo.
Nella propria disamina, la Suprema Corte ha precisato che se il licenziamento per giusta causa è basato su più fatti, ciascuno di essi può giustificare il licenziamento, a meno che chi ne ha interesse (il lavoratore) non dimostri che, considerando insieme tutti i fatti, la loro gravità complessiva non impedisce la continuazione anche provvisoria del rapporto di lavoro.
Onere della prova
Di conseguenza, se nel giudizio di merito si rileva che uno o più addebiti sono infondati, gli altri addebiti rimangono validi per giustificare il licenziamento.
Il datore di lavoro non deve provare che il licenziamento sia stato deciso per il complesso dei fatti addebitati.
Spetta invece al lavoratore dimostrare che, valutando insieme gli episodi, questi non giustifichino la cessazione del rapporto di lavoro, nemmeno provvisoriamente.
Nel caso esaminato, in definitiva, la Cassazione ha accolto il ricorso e ordinato una nuova valutazione della gravità complessiva dei fatti da parte della Corte di merito, alla luce dei principi sopra ricordati.
Il giudice di rinvio - si legge nella decisione - dovrà riesaminare il fatto e determinare se l'addebito, ritualmente contestato е considerato pacifico nella sua materialità, relativo all'allontanamento della lavoratrice dalla sua residenza nelle fasce di reperibilità in due occasioni sia da solo insufficiente a giustificare un licenziamento.
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