Licenziamento per giusta causa/giustificato motivo soggettivo e pubblicità del codice disciplinare

Pubblicato il 21 novembre 2018

La pubblicità del codice disciplinare - necessaria, in ogni caso, al fine della validità delle sanzioni disciplinari conservative - non è necessaria al fine della validità del licenziamento disciplinare, qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo come definiti dalla legge, mentre è necessaria qualora lo stesso licenziamento sia intimato per specifiche ipotesi giustificatrici del recesso previste da normativa secondaria, collettiva o legittimamente posta dal datore di lavoro.

Questo è quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 28232 del 6 novembre 2018, aderendo al costante orientamento della stessa Corte.

Più in particolare, nel caso di specie gli Ermellini hanno ritenuto irrilevante l’affissione del codice disciplinare, in quanto la causa del recesso datoriale era da individuarsi nelle previsioni di legge generale e speciale ossia nell’art. 2119 c.c. e nell’art. 3 della Legge n. 604/1966.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Recesso escluso per chi ha concorso all’operazione societaria

18/11/2025

Sostenibilità, proroga degli obblighi ESRS e nuove regole per la rendicontazione

18/11/2025

CNF, aggiornamenti su elenco avvocati certificatori del rischio fiscale

18/11/2025

Turismo, prorogati i termini degli interventi nei comprensori dell’Appennino

18/11/2025

Vigilanza: nuove ispezioni 2025 su cooperative agricole e mutuo soccorso

18/11/2025

Visto di conformità: confermata la riserva alle professioni ordinistiche

18/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy