Licenziamento se si altera una lettera di assunzione

Pubblicato il 14 ottobre 2014 La Cassazione, con sentenza n. 21079 del 7 ottobre 2014, ha sostenuto che un’alterazione della lettera di assunzione di un dipendente già sottoscritta dal legale rappresentante della società (nel caso di specie, relativa all’eliminazione della clausola contenente il patto di prova, la mansione ed il progetto di riferimento) da parte di altro lavoratore, rappresenta un fatto grave, costituente giusta causa di licenziamento, perché riveste il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario.

La valutazione della gravità dell'infrazione e della sua idoneità ad integrare giusta causa di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (Cass., 3 gennaio 2011, n. 35; Cass., 18 settembre 2012, n. 15654).

Inoltre, sottolinea la Corte, mentre è onere del datore di lavoro dimostrare il fatto materiale dell'alterazione, l’arbitrarietà - ovvero l'assenza di un'autorizzazione - costituendo una causa di giustificazione della condotta del lavoratore di per sé contraria agli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro, deve essere da egli provata al fine di escludere l'illiceità della sua condotta (sul punto, in generale, cfr. Cass., 16 marzo 1990, n. 2160; sull’onere del lavoratore di fornire giustificazioni dell’assenza, Cass., 7 febbraio 2011, n. 2988; Cass., 29 novembre 1999, n. 13352).
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