Mobilità e incentivi

Pubblicato il 21 marzo 2009

Il ministero del Lavoro e della Previdenza sociale con una serie di interpelli risponde ai diversi quesiti che gli sono stati avanzati in merito ad argomenti vari.

Con l’interpello n. 18/2009, si risponde ai Consulenti del lavoro e si precisa che l’azienda che ha posto in mobilità i lavoratori può riassumerli usufruendo dei benefici contributivi ed economici una volta che siano trascorsi 6 mesi dal licenziamento.

Con l’interpello n. 25/2009, il Ministero convalida la richiesta dell’Aris che e afferma che nell’insieme delle somme soggette a tassazione agevolata (“detassazione degli straordinari”) si può far rientrare anche il premio di incentivazione riconosciuto al personale non medico della sanità privata, legato in diversa misura alle presenze dei lavoratori.

Con l’interpello n. 31/2009, rispondendo ad un quesito sollevato dall’Università di Firenze, si riconosce la possibilità di sospendere il congedo parentale senza retribuzione per il figlio di età compresa tra i 3 e 8 anni, per dare avvio alla fruizione del permesso retributivo straordinario per gravi motivi, ai fini dell’assistenza dello stesso figlio affetto da malattia debitamente certificata.

Con l’interpello n. 23/2009, rispondendo all’Upi, il Lavoro spiega che la normativa stabilisce che le graduatorie dei lavoratori aventi diritto alle assunzioni obbligatorie hanno validità annuale e sono compilate con riferimento alla data del 31 dicembre di ciascun anno; sono pubblicate entro il 31 marzo dell’anno successivo e fino alla data di pubblicazione continuano ad essere valide le graduatorie dell’anno precedente.

Con interpello n. 30/2009, il Ministero, a seguito della richiesta di chiarimenti dell’Apt in ordine alle istruzioni Enpals, spiega che l’esenzione del 40% dei compensi per cessione dello sfruttamento del diritto di immagine è giustificato per evitare un diritto di immagine eccessivo rispetto alla notorietà del soggetto interessato.

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